di Valeria Zeppilli - Con parere numero 86 del 21 dicembre 2018, il CNF ha affermato che il giudice di pace non può essere iscritto di diritto nell'albo degli avvocati, così spazzando via i dubbi in proposito sollevati dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma. Tuttavia, la Cassazione, poco tempo fa, aveva assunto una posizione diversa, ritenendo ammissibile l'iscrizione (la vicenda riguarda i vicepretori onorari) ove preceduta dal rilascio da parte della corte d'appello di appartenenza di un attestato contenente una valutazione sull'idoneità di tali soggetti all'esercizio della professione forense.
Facciamo chiarezza:
Albo avvocati, previo attestato di capacità
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La Corte di cassazione, con sentenza numero 7099/2011, esprimendosi in una vicenda riguardante i vicepretori onorari, aveva espressamente affermato che l'iscrizione di tali soggetti all'albo degli avvocati era invece ammissibile, seppure subordinata all'esercizio della funzione giurisdizionale per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello richiesto ai giudici togati e alla condizione del rilascio, da parte della Corte d'appello di appartenenza, di un attestato circa la loro "particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni", che costituisce una valutazione tecnica della loro idoneità all'esercizio della professione forense.
Per i Gdp non bastano 18 anni
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Nella vicenda portata all'attenzione del Cnf, il COA parmense aveva chiesto se 18 anni di svolgimento delle funzioni di giudice di pace fossero sufficienti a legittimare l'iscrizione nell'albo degli avvocati, a prescindere dallo svolgimento del relativo esame. Astrattamente, il quesito posto al Consiglio ipotizzava che l'incarico di giudice di pace potesse essere equiparato a quello del vicepretore onorario, ponendosi il problema "se l'attuale disciplina dettata dall'art. 2 L. 31.12.12 n. 247 debba ritenersi integralmente sostitutiva di quella regolamentata dall'art. 30 R.D.L. 27.11.33 n. 1578, 'con particolare riferimento all'ipotesi di cui alla lettera f) del richiamato art. 30".
Leggi Il giudice di pace non diventa di diritto avvocato
Eccezioni tassative
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Per il CNF, però, le eccezioni previste dalla legge professionale forense in tema di iscrizione di diritto agli albi sono tassative e anche la giurisprudenza della Corte di cassazione non induce a ritenere che l'iscrizione di diritto per il giudice di pace sia ammissibile e che lo svolgimento di funzioni giudicanti da parte sua sia a tal fine sufficiente.
Se la sentenza del 2011 fosse stata ritenuta utilizzabile anche con riferimento ai giudici di pace, insomma, l'esito del parere del CNF sarebbe stato opposto. Tuttavia, per il Cnf, i giudici di pace sono da reputarsi a un livello differente rispetto ai vice-pretori onorari.
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