Cos'è, a quanto ammonta e chi è tenuto a pagare il c.d. superticket, l'importo aggiuntivo previsto in molte regioni per ogni ricetta che sarà abolito definitivamente nel 2020

di Lucia Izzo - Il superticket sanitario ha fatto molto parlare di sè negli ultimi tempi. Nel corso degli anni, in molti ne avevano richiesto l'abolizione, ma la richiesta era rimata inattuata a causa degli ingenti fondi necessari. Sino ad oggi. L'addio al superticket, infatti, è giunto a seguito della manovra di bilancio 2020 che prevede l'abolizione definitiva della quota di compartecipazione a decorrere dal 1° settembre 2020.


Nell'attesa dell'addio, vediamo cos'è, a quanto ammonta e chi è tenuto a pagare il superticket:

Cos'è il superticket sanitario

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Il superticket sanitario regionale è una tassa che i contribuenti sono tenuti a pagare alle Regioni che lo hanno applicato, allo scopo di effettuare visite specialistiche ed esami di laboratorio. Si tratta di un "balzello" aggiuntivo, una quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale il cui importo può variare fino a 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, che va ad aggiungersi al pagamento dei ticket e che i cittadini devono versare per ogni ricetta per prestazioni di diagnostica e specialistica.

Superticket: le norme

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Il superticket è stato introdotto nel 2007 dal governo Prodi (L. 296/2006) in un'ottica di spending review, rimanendo inattuato fino alla manovra Finanziaria 2011 (L. n. 111/2011), allo scopo di far ottenere maggiori entrate alle Regioni: se tale traguardo fu raggiunto sia nel 2013 che nel 2014, nel tempo il superticket ha assunto diverse forme, variando da regione a regione, complice il fatto che ognuna di queste possa decidere se e come applicarlo.

Il nuovo superticket imposto dalla manovra, infatti, ha incontrato delle forti resistenze da parte di alcune Regioni che hanno espresso le loro posizioni nei confronti della norma ed applicato il ticket in modo differente. È infatti consentito alle Regioni trovare altre forme di compartecipazione purché siano concordate con il Governo.

Proprio il fatto che il pagamento del superticket non è stato reso obbligatorio per tutti, ha fatto subentrare l'intenzione di rivedere gradualmente il meccanismo di applicazione dell'importo sulle ricette delle prestazioni specialistiche offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Superticket, dove si paga e dove non si paga

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In materia di superticket rimane salda l'autonomia delle regioni che hanno scelto se farne o meno applicazione e hanno altresì disciplinato in modo diversificato le regole inerenti tale prestazione aggiuntiva. Sinora, i sistemi di compartecipazione alla spesa si sono differenziati nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali in relazione alle prestazioni su cui si applicano, agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e alle esenzioni previste.

Se alcune regioni, dunque, non applicano affatto il superticket, altre hanno deciso di modularlo in base al reddito o al tipo di servizio offerto e altre, infine, di applicarlo nei confronti di tutti i pazienti.

Attualmente, il superticket non viene pagato in Valle d'Aosta, PA Bolzano, Basilicata, Sardegna, PA di Trento (che, tuttavia, dal 1° giugno 2015 ha una quota di 3 euro). Il balzello viene applicato pienamente, invece, in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, e Sicilia.

In Campania, Lombardia e Piemonte il superticket viene applicato in maniera progressiva all'aumentare del valore della ricetta mentre viene modulato in base al reddito in Veneto, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Tuttavia, proprio l'Emilia dal 2019 cancellerà parzialmente il superticket per due dei quattro scaglioni di reddito familiare (quelle comprese tra i 36mila e i 100mila euro).

Se, dunque, alcune fanno variare l'importo in relazione al tipo di prestazioni, aumentandolo per quelle di maggior costo (es. TAC, risonanza magnetica, ecc.), altre prevedono di esonerare alcuni soggetti in presenza di particolari condizioni sociali, reddituali o per patologie. Discriminazioni che sono state poste a fondamento delle richieste di abolizione del superticket.

Esenzioni dal pagamento del superticket

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Sin dalla legge di Stabilità del 2011 sono state previste delle esenzioni dal pagamento del superticket. Non dovranno pagare fino a 10 euro aggiuntivi sulle prestazioni di diagnostica e specialistica:

- bambini o anziani membri di nuclei familiari con reddito non superiore a 36.150 euro all'anno;

- disoccupati;

- malati cronici o affetti da patologie rare;

- titolari di pensione minima o pensione sociale;

- invalidi civili, invalidi di guerra e invalidi per motivi di lavoro e servizio.

Superticket: verso l'abrogazione

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Da anni su più fronti si insiste per l'abrogazione del superticket.

Le proteste dei consumatori

Una prestazione iniqua, un ostacolo all'accesso alle cure, un meccanismo che allontana i cittadini dal SSN poiché spesso le prestazioni private finiscono per avere un costo maggiormente favorevole: sono queste le maggiori criticità che hanno spinto molti a richiedere da anni l'abolizione del superticket.

Tra i maggiori oppositori emerge Cittadinanzattiva, che più volte si è fatto portavoce delle esigenze dei cittadini, raccogliendo anche decine di migliaia di firme consegnate ai Parlamentari affinché recepissero la volontà popolare.

"Da anni chiediamo di abrogare il superticket di 10 euro sulla ricetta che, da provvedimento provvisorio del 2011, è diventato strumento definitivo per fare cassa e per allontanare i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale e rendere più difficile l'accesso alle prestazioni sanitarie. Infatti il combinato tra liste di attesa e caro ticket fa sì che, per una serie di prestazioni, in particolare quelle a più basso costo, il Servizio Sanitario Nazionale non sia più la prima scelta per i cittadini", ha commentato Tonino Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva.

Le promesse del governo giallo-verde

Sulla futura abolizione della prestazione, l'ex ministro della Salute, Giulia Grillo, già nel 2019 aveva annunciato l'addio al massimo entro la primavera, oltre ad una "riforma più complessiva del sistema di compartecipazione alla spesa. Magari non premiando più gli evasori agganciando le esenzioni dai ticket al più realistico reddito Isee che tiene conto anche dei patrimoni".

Il mini-fondo per l'abbattimento del superticket

Intanto, qualcosa si è mosso con la manovra di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che, "al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili" ha stanziato 60 milioni di euro destinati ad un Fondo per la riduzione della quota fissa sulle ricetta, ovvero del superticket.

In particolare, si è previsto che nella determinazione dei criteri di riparto del predetto Fondo siano privilegiate le regioni che hanno adottato misure di alleggerimento del superticket, ampliando il novero dei soggetti esentati dal pagamento.

L'intesa Stato-Regioni sulla ripartizione dei 60 milioni di euro per ridurre la quota fissa sulle ricette, tuttavia, è stata raggiunta solo nel dicembre 2018 e annunciata, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, come "Un obiettivo di equità raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Regioni" e strumento "in più a disposizione delle Regioni per ridurre o eliminare il superticket, soprattutto per le categorie particolarmente vulnerabili".

L'80% della cifra, secondo l'intesa, è ripartito fra tutte le Regioni a statuto ordinario, più la Sicilia, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard 2018. Il 20% della cifra invece è ripartito alle sole Regioni che hanno ampliato il numero dei soggetti esenti o adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).

Addio superticket dal 2020

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Il definitivo addio al superticket è giunto con la manovra di Bilancio 2020 che ha previsto (ai commi 446-448) l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket) per gli assistiti non

esentati, in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.


La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, come previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina delle quote di partecipazione prevista dalla L. n. 296/2006. Inoltre, a partire dal 1° settembre 2020 cesseranno le misure alternative adottate dalle regioni che hanno deliberato di non applicare il superticket.

La manovra, come conseguenza dell'abolizione del superticket, ha incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l'anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, è stata ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

Leggi Superticket abolito dal 1° settembre 2020


Foto: 123rf.com
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