di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 604 del 14 gennaio 2019 (sotto allegata) ritiene legittimo il licenziamento disciplinare del sanitario responsabile di un reparto, che si assenta spesso per dedicarsi all'attività politica, poiché la sua condotta espone il datore di lavoro a problemi organizzativi e di perdita d'immagine e i pazienti a rischi. La Cassazione dichiara di condivide il ragionamento del giudice del rinvio che, nell'esaminare il comportamento del sanitario, ha rilevato che il venir meno della mancanza di fiducia del datore è riconducibile al fatto che lo stesso non ha mai tollerato la sua condotta e che dalle dichiarazioni del dipendente non è in nessun caso emersa la volontà di assicurare la sua presenza futura all'interno della Casa di Cura.
La vicenda processuale
Il Giudice di secondo grado respinge il reclamo opposto verso la sentenza del Tribunale che conferma l'ordinanza di rigetto della domanda presentata dal sanitario, al fine di accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato per prolungate violazioni dell'orario di lavoro presso la casa di Cura di cui è dipendente. La Corte d'appello, nel respingere il reclamo del dipendente, richiama il principio di diritto esposto dalla sentenza rescindente, secondo il quale il giudice deve apprezzare la gravità dell'addebito in concreto, valutando tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta del sanitario. Non si può infatti prescindere, nel valutare il comportamento del dipendente, dalla misura in cui questo intacchi il rapporto di fiducia del datore. Del resto nel corso del giudizio è emerso che:
- non ci sono prove da cui è possibile desumere, che la Casa di cura abbia tollerato le assenze del dipendente;
- il sanitario, occupato nello svolgimento contemporaneo di attività politica, non ha mai garantito l'intenzione, nonostante la responsabilità di un reparto, di svolgere quell'impiego a tempo pieno.
Insoddisfatto delle conclusioni a cui è pervenuto il giudice di secondo grado il sanitario ricorre in Cassazione, poiché a suo giudizio, tra l'altro, la corte d'appello ha omesso di valutare tutti gli aspetti della sua condotta, giungendo per questo a ritenere erroneamente proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento.
Le assenze del sanitario espongono il datore a problemi organizzativi e perdita d'immagine
La Cassazione sezione lavoro, sul motivo del ricorso in cui il sanitario contesta la sproporzione del licenziamento in relazione alle condotte a lui addebitabili, nella sentenza n. 604/2019 dichiara di condividere pienamente il percorso motivazionale del giudice del rinvio, dal quale risulta che "il positivo riscontro della proporzionalità tra addebito disciplinare e sanzione è stato fondato sull'obiettivo accertamento di - una prestazione quantitativamente assai inferiore a quella contrattuale, senza che risultassero atti o prassi tolleranza da parte datoriale, oltre che sull'accertamento dell'elemento psicologico (...)". Il giudice del rinvio inoltre, "nel ritenere accertato il rapporto di proporzionalità tra il fatto e sanzione, ha osservato come la fattispecie ponesse "di fronte ad un sanitario con responsabilità di un reparto, il quale - aveva fornito - una prestazione quantitativamente inferiore a quella contrattuale, esponendo il datore di lavoro a problemi organizzativi, perdita di immagine e rischi nei confronti dei pazienti".
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