di Annamaria Villafrate - La recentissima ordinanza n. 567/2019 della Cassazione (sotto allegata) precisa che, nel momento in cui dagli accertamenti tecnici effettuati risulta che l'impianto semaforico funzionava perfettamente, non è sufficiente, a evitare la sanzione, che il conducente ne asserisca la breve durata.
La vicenda processuale
Nei confronti di una signora viene elevata una sanzione dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 146 C.d.S, che sanziona la violazione della segnaletica stradale. Ritenendo ingiusta la multa la donna presenta opposizione al Giudice di Pace, in quanto, a suo giudizio, la durata della luce semaforica gialla era stata talmente breve da non consentirle l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza.
Il Giudice di Pace rigetta il ricorso, ritenendo non provate le affermazioni della ricorrente, che ricorre quindi in appello "lamentando l'omessa valutazione del giudice di prime cure della effettiva durata della luce semaforica gialla contestando, altresì, la difesa da parte dell'Amministrazione che avrebbe avuto per oggetto violazione e veicoli diversi." Il Tribunale però rigetta l'appello in quanto:
- la non corretta indicazione della targa del veicolo era da considerarsi un mero errore materiale;
- la prova sulla durata effettiva del semaforo non poteva ritenersi raggiunta;
- il Codice della Strada nulla dispone sulla durata delle segnalazioni semaforiche luminose.
A questo punto la signora ricorre in Cassazione, lamentando:
- che "il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la valutazione circa l'adeguatezza della durata semaforica gialla non sarebbe stata fornita dall'Amministrazione e sarebbe stato suo onere dimostrare che i tempi di permanenza del semaforo giallo era stato adeguato";
- e che non avrebbe altresì valutato correttamente "tutta una serie di indizi che conducevano a presumere l'irregolare funzionamento del semaforo nel periodo durante il quale veniva riscontrata l'infrazione oggetto di contestazione."
La scarsa durata della luce gialla non esclude la sanzione
La Cassazione, con ordinanza n. 567/2019 dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso avanzato dalla ricorrente. Ella non ha compreso il ragionamento del giudice d'appello, il quale ha escluso: " l'asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla" sia perché alla luce del cronometraggio eseguito dagli organi di Polizia essa risultava conforme a quanto stabilito nella Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007, sia perché il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa era stato attestato dal Commissario B., attraverso il deposito del certificato di omologazione, del verbale di collaudo e della verifica annuale.
Il Tribunale inoltre aveva accertato, dai fotogrammi offerti in prova, che la luce rossa del semaforo era scattata prima ancora che il veicolo attraversasse la linea semaforica e considerato "che la luce rossa era stata preceduta anche dalla luce gialla in corrispondenza della quale il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto deve ritenersi che il conducente abbia avuto il tempo necessario per effettuare l'arresto del veicolo in sicurezza (...)". Inammissibile anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente chiede alla Corte di valutare nel merito la vicenda, analisi preclusa nel giudizio di legittimità.
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