Con ordinanza n. 53/2019, la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare del praticante a cui il Tar Lombardia Milano aveva abbassato i voti degli elaborati scritti dell'esame di avvocato sulla base di motivi mai addotti dal ricorrente, confermando la condanna a 2.000 euro di spese più eventuali accessori.
Leggi anche Esami avvocati: praticante ricorre al Tar e il giudice gli abbassa il voto
Ancora una volta, la pronuncia arriva senza tenere minimamente in considerazione le motivazioni addotte dal praticante, in piena reinterpretazione dei principi basici del diritto nazionale e dell'Unione Europea.
Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato ha dichiarato non applicabile l'art. 46 c. 5 della legge 247/12 sull'obbligo di motivazione, nonostante la norma fosse pienamente in vigore nel periodo dal 02.02.2018 al 21.09.2018 e quindi al momento della correzione degli elaborati scritti dell'appellante.
Allo stesso modo, il giudice di Palazzo Spada ha stabilito che la nomina di un commissario da parte del Ministero della Giustizia presentata dall'Avvocatura dello Stato oltre i termini stabiliti dal codice del procedimento amministrativo debba considerarsi regolare nonostante la data del documento che la contiene sia illegibile e nonostante la totale assenza del numero di protocollazione.
Sotto il secondo profilo, invece, si è addirittura ribadito che "la disciplina dell'esame forense è fuori del perimetro del diritto europeo".
Nessuna pronuncia, invece, in merito all'altro motivo di doglianza sulla violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, stante la ormai palese ineffettività del ricorso amministrativo per i praticanti avvocato che partecipano alle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Sul punto, è opportuno menzionare un altro dettaglio di non poco rilievo: in sede cautelare, la Presidente della sottocommissione esaminatrice aveva presentato ex post una memoria scritta a sostegno della valutazione numerica. Anche in questo caso, l'appellante ne aveva eccepito la manifesta illogicità, stanti in particolare gli apprezzamenti sul parere di penale e sull'atto giudiziario, ritenuto "nullo" a fronte di una valutazione di 28/50 (secondo la Presidente non vi era alcun riferimento alla recidiva, che, invece, era stata trattata nell'ultimo motivo d'appello).
Nel caso in esame risultano dunque inspiegabili i passaggi logici attraverso cui l'autorità amministrativa emetta la sua decisione, sia in sede di esame, sia in sede giurisdizionale.
Da una parte, infatti, la Presidente della sottocommissione giudicatrice ha presentato una motivazione ex post manifestamente illogica; dall'altra, invece, il TAR Lombardia Milano ha emesso un'ordinanza di rigetto cautelare non attinente agli elaborati scritti del ricorrente e ai motivi di ricorso. In ultimo, il Consiglio di Stato arriva addirittura a contraddire il principio tempus regit actum (caposaldo del diritto amministrativo e dello stato di diritto) e a considerare regolare la nomina di un commissario priva dei requisiti minimi di validità, oltre a dichiarare non applicabile il diritto dell'Unione Europea.
Potrebbe aprirsi a questo punto un'altra partita giudiziaria, quella davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, stante l'esperimento di tutti i ricorsi interni e la possibilità che i giudici di Strasburgo sanciscano la violazione dei diritti fondamentali, tra cui il giusto processo (in particolare la ragionevole durata e l'effettività del ricorso).
Tra le altre strade alternative, quella della denuncia alla Commissione Europea per violazione del diritto comunitario (stante in particolare il disposto della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) o ancora, quella del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti Umani o dell'International Labour Organization (ILO) a Ginevra.
Il tempo stringe, gli orali sono conclusi e un anno di lavoro è ormai andato perduto.
Con buona pace dei capisaldi giuridici del primo anno di giurisprudenza, rimane tuttavia la possibilità di cercare riparo tra gli appunti degli ultimi anni di università sulle giurisdizioni internazionali.
Scarica pdf ordinanza Consiglio di Stato n. 53/2019
• Foto: 123rf.com