di Lucia Izzo - Il T.A.R. Lazio ha espressamente ordinato ai ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione di adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d'uso di telefoni cellulari e cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente correlati all'uso improprio di tali dispositivi.
L'obbligo è contenuto nella sentenza n. 500/2019 (qui sotto allegata) con la quale il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso dell'Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog.
- Il caso
- Le campagne informative sui rischi di cordless e cellulari
- Telefonia mobile: i rischi per la salute e per l'ambiente
- Cellulari: sei mesi per informare sui rischi alla salute e all'ambiente
Il caso
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Quest'ultima si era rivolta alle autorità a causa dell'inerzia serbata dai dicasteri in relazione a un atto di diffida del 28 giugno 2017, formulato dall'associazione e diretto a promuovere l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'informazione capillare della popolazione, compresa la fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti) sui rischi a breve e lungo termine per la salute dovuti all'uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo.
Da un lato, il T.A.R. dichiara l'inammissibilità parziale del ricorso, per difetto assoluto di giurisdizione, in ordine alla domanda dell'associazione diretta ad ottenere l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12 della L. n. 36/2001, venendo in rilievo il mancato esercizio di poteri di natura normativa.
Diversa è la conclusione sulla fondatezza della domanda riguardante il mancato avvio da parte dei Ministeri competenti, ratione materiae, di una campagna informativa rivolta all'intera popolazione, avente ad oggetto l'indicazione delle modalità d'uso e dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi all'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless).
Le campagne informative sui rischi di cordless e cellulari
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L'Associazione ricorrente individua il fondamento giuridico della predetta richiesta nell'art. 10 della L. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) a norma del quale i dicasteri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione avrebbero dovuto promuovere lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge n. 349/1986.
Il Collegio ritiene che le summenzionate campagne informative e di educazione ambientale non possano essere sussunte nella categoria degli atti meramente materiali, come sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, ma debbano essere ascritte al genus degli atti amministrativi generali.
Ciò in quanto le campagne informative sono rivolte a una pluralità indefinita di soggetti, trovano il fondamento giuridico in norme di rango legislativo, presuppongono lo svolgimento di un'attività istruttoria finalizzata alla individuazione dei rischi connessi all'esposizione del corpo umano ai campi elettromagnetici e alla individuazione delle precauzioni da adottare (sia da parte degli utenti che dei produttori dei predetti apparecchi) per limitarne gli effetti potenzialmente nocivi per la salute e hanno lo scopo di sensibilizzare gli utenti in merito ad un uso più consapevole degli apparecchi di telefonia mobile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute che è un diritto costituzionalmente tutelato (art. 32 della Costituzione).
Telefonia mobile: i rischi per la salute e per l'ambiente
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Dagli atti depositati in giudizio risulta che già dal 2012, stante il tenore di una nota del 16 gennaio, il Ministero della Salute evidenziava che "il tema dei possibili rischi per la salute conseguenti all'uso del cellulare" fosse sotto la sua costante attenzione, "in particolare a seguito della classificazione stabilita dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011, di agente possibilmente cancerogeno per l'uomo (categoria 2B) per i campi elettromagnetici in radiofrequenza".
Nella medesima nota, il Ministero ha evidenziato che il Consiglio Superiore di Sanità, nel parere del 15 novembre 2011, tenuto conto della posizione formalmente assunta dall'Istituto Superiore di Sanità, "ha rilevato che allo stato delle conoscenze scientifiche non è dimostrato alcun nesso di causalità tra esposizione a radiofrequenze e patologie tumorali, rimarcando tuttavia come l'ipotesi di un rapporto causale non possa essere del tutto esclusa in relazione ad un uso molto intenso del telefono cellulare".
Lo stesso Consiglio Superiore di Sanità aveva quindi "raccomandato di mantenere vivo l'interesse della ricerca e della sorveglianza sul tema, in attesa che le nuove conoscenze risolvano le attuali aree di incertezza, suggerendo nel contempo l'avvio di una campagna d'informazione al pubblico al fine di promuovere e incoraggiare un uso responsabile del telefono, soprattutto in relazione ai bambini che tendono ad essere avvicinati all'uso del telefono cellulare in età sempre più precoce".
Partendo da tali premesse, il Ministero aveva dunque confermato che la campagna di informazione era in fase di preparazione, ma, nonostante il ragguardevole lasso di tempo intercorso, il T.A.R. non può che rilevare come tale campagna non risulti essere stata ancora attuata.
Cellulari: sei mesi per informare sui rischi alla salute e all'ambiente
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Di conseguenza, il Tribunale dichiara l'obbligo del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della l. n. 36/2001, ad adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.
La predetta campagna di informazione e di educazione ambientale, conclude il T.A.R., dovrà essere attuata nel termine di sei mesi dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare una diffusione capillare delle informazioni in essa contenute.
Scarica pdf T.A.R. Lazio, sent. n. 500/2019