La possibilità di delegare terzi a partecipare alla mediazione è eccezionale e la delega non può mai essere conferita al proprio avvocato

di Valeria Zeppilli - L'avvocato non può rappresentare il proprio cliente nella procedura di mediazione e sul punto, per il Tribunale di Vasto, nella persona del giudice Dott. Fabrizio Pasquale, non ci possono essere dubbi.

Come si legge nella sentenza del 17 dicembre 2018 qui sotto allegata, "ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, agli incontri programmati innanzi al mediatore".

Sanzioni per chi non partecipa personalmente

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Chi non è presente personalmente alla mediazione, quindi, pone in essere un comportamento antidoveroso che viola un preciso obbligo di legge e, di conseguenza, si espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 28/2010.

Condizione di procedibilità non avverata

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Andando più nel dettaglio delle conseguenze che derivano dall'assenza della parte in mediazione, il Tribunale di Vasto specifica che se a non partecipare è l'attore/istante, l'eventuale condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi soddisfatta; laddove l'assenza riguardi, invece, anche o solo la parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per la condanna a versare una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e ricorre un fattore da cui desumere argomenti di prova nel prosieguo del giudizio.

Delega a un terzo

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Il giudice ha in ogni caso chiarito che alle parti non è in assoluto preclusa la possibilità di delegare la partecipazione alla procedura a un terzo, ma che a tal fine è indispensabile rispettare due presupposti.

Innanzitutto, occorre che la parte provi che sussiste una causa che le impedisca di partecipare personalmente e che si configuri come un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo.

Inoltre, la persona delegata deve essere a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e deve essere dotata di procura speciale che le conferisca il potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.

L'avvocato non può mai essere delegato

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Il delegato, poi, non potrà mai essere l'avvocato, in quanto:

- alla mediazione non possono essere applicate analogicamente le norme che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore all'interno del processo,

- la funzione dell'avvocato nella mediazione è quella di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente;

- la presenza del solo avvocato impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, frustrando lo spirito dell'istituto.

Si ringrazia il giudice Dott. Fabrizio Pasquale per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza Tribunale di Vasto 17 dicembre 2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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