La Terza Sezione Penale della Cassazione (Sent n. 17052/2006) ha stabilito che ai sensi dell'art. 609 nonies c.p. la condanna per i delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinques e 609 octies c.p., "comporta incondizionatamente la pena accessoria della interdizione dalla tutela e dalla curatela (n.2) e determinati effetti penali (n.3) e comporta inoltre la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale (n.1), ma solo quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato (e non più quando è circostanza aggravante del reato, com'era previsto dall'art. 541 c.p. previgente)". "Pertanto"- continuano sempre i giudici della Corte - "la decadenza dalla patria potestà genitoriale è propriamente possibile solo per il delitto di cui all'art. 609 quater n. 2, che, pur punendo gli atti sessuali commessi dal genitore con figli consenzienti infrasedicenni, è l'unica fattispecie in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato". La Corte ha quindi ritenuto illegittima l'applicazione della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti di una madre, imputata, che aveva patteggiato la pena per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., avendo costretto la figlia minore degli anni 14 a compiere e subire atti sessuali.
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