Per la Cassazione va assolta l'emittente che, pur non pagando i diritti connessi alla SCF, trasmette musica senza fini di lucro pagando in parte quelli alla SIAE

di Lucia Izzo - Non viola la normativa sul diritto d'autore la web radio gestita da neolaureati che trasmette musica pagando solo in parte i diritti SIAE e per nulla quelli al consorzio dei fonografici qualora emerga l'insussistenza del fine di lucro e le uniche inserzioni pubblicitarie riguardino enti no-profit senza dare un ritorno economico. Altresì, va esclusa la configurabilità di altre ipotesi delittuose se manca l'intenzionalità della condotta.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 1652/2019 (qui sotto allegata) respingendo i ricorsi di parte civile e Procuratore della Repubblica contro la sentenza che aveva assolto l'imputato, gestore di una web radio, dal reato di riproduzione e diffusione di opere protette dal diritto d'autore in assenza del pagamento di quanto spettante alla SIAE e alla SCF.


Il caso

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Il giudice a quo, in particolare, aveva ritenuto assente nella condotta contestata il fine di lucro, non essendo emersa l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, né il conseguimento di ricavi di altra natura dalla attività della web radio.


Inoltre, era emersa buona fede dell'imputato circa la liceità della propria condotta: questi, prima di procedere alla diffusione via radio dei brani musicali, aveva chiesto alla SIAE gli adempimenti necessari per procedervi e aveva seguito le indicazioni fornite da tale ente, avendo, tra l'altro, ottenuto il consenso di numerosi produttori discografici (consorziati nella SCF) alla promozione radiofonica dei brani trasmessi.


Nel caso in esame , a seguito dell'istruttoria espletata in sede di merito, era emerso che la radio era stata realizzata dalla figlia dell'imputato e da un gruppo di suoi amici: i giovani, terminato il corso universitario in giornalismo, avevano realizzato un giornale on-line e, successivamente, un canale audio per diffondere le medesime notizie.

Solo in un secondo momento era stata trasmessa anche della musica, per la cui diffusione erano state chieste e ottenute alla SIAE le necessarie autorizzazioni, con la sottoscrizione di una licenza che consentiva il caricamento dei file musicali nella banca dati digitale della radio.

Web radio, autorizzazioni SIAE e SCF e assenza di fine di lucro

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La Cassazione richiama quanto stabilito dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio sottolineando come il fine di lucro costituisca carattere essenziale dell'ipotesi delittuosa di cui al primo comma, che quindi richiede tale elemento per la sua configurabilità.

Esso consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o in un incremento patrimoniale, non essendo sufficiente, per ritenerlo sussistente, un qualsiasi vantaggio di altro genere, non apprezzabile economicamente (cfr. Cass., n. 45567/2010).


Sia la testata giornalistica, sia la radio si sostenevano mediante le donazioni di una associazione no profit, la quale, a propria volta, era alimentata quasi interamente da donazioni dell'imputato (o talvolta di qualcuno dei giovani del gruppo). Pertanto, era apparsa evidente l'insussistenza di un fine di lucro nella gestione della radio da parte dell'imputato, che, anzi, ne era il finanziatore senza ritrarne alcun utile.


Inoltre, non sussisteva alcun collegamento pubblicitario tra la radio e il giornale on line: le inserzioni pubblicitarie presenti nel sito della web radio riguardavano enti no profit e non risultavano remunerate, e anche i banner pubblicitari nella testata giornalistica, a favore della radio, avevano solo lo scopo di favorire una maggior diffusione di quest'ultima in rete, tanto che le stesse avevano determinato, in un anno, introiti, non riscossi, per circa 50 dollari (peraltro a favore della testata giornalistica e non della radio).

Salva la web radio che non paga i diritti ai fonografici, ma trasmette senza fine di lucro

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La Cassazione, in base a tali elementi, ritiene vada confermata l'insussistenza di un fine di lucro nella gestione da parte dell'imputato della web radio, non essendo emersa alcuna utilità suscettibile di apprezzamento patrimoniale conseguente all'esercizio, sia pure stabile e professionale (attraverso il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e la stipula di contratti di licenza con la SIAE), conseguente all'esercizio e alla gestione di tale web radio da parte dell'imputato


Anzi, tale gestione risultava caratterizzata da fini amatoriali e divulgativi, animata da un gruppo di giovani studenti e, soprattutto, non generatrice di alcuna utilità economicamente valutabile per l'imputato, che anzi finanziava l'attività della radio. L'imputato aveva avuto anche numerose interlocuzioni con diversi produttori fonografici, che avevano fornito espresso consenso alla promozione radiofonica dei brani.


Correttamente, concludono gli Ermellini, è stata altresì esclusa la configurabilità di altre ipotesi delittuose, quale conseguenza della diffusione di brani musicali in assenza del pagamento dei dovuti diritti alla SCF, stante la mancanza del relativo elemento soggettivo e la buona fede dell'imputato, che, privo di conoscenze tecniche in materia, prima di avviare la diffusione dei brani musicali attraverso la radio, aveva chiesto alla SIAE quali fossero gli adempimenti necessari e aveva seguito le indicazioni da questa fornite.

Scarica pdf Cass., III pen., sent. 1652/2019

Foto: 123rf.com
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