di Guglielma Vaccaro - La presente disamina non prende in esame questioni ideologiche ma tecniche, si tratta di qualche chiarimento sui motivi per cui, a mio avviso, il disegno di legge di cui si parla pur avendo intenti astrattamente lodevoli propone soluzioni impraticabili e sul quale ultimamente a dispetto dei proclami trionfalistici di pochi è caduto il silenzio.
Di seguito alcuni spunti determinati dalla lettura del testo e da discussioni avvenute sia online sia durante incontri dedicati:
- La fase di mediazione
- Mediatore e coordinatore genitoriale: figure sostitutive o aggiuntive?
- Divisione dei tempi, realtà quotidiana e possibili problemi
- E' solo una questione ideologica?
La fase di mediazione
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La prima parte del disegno di legge è dedicata alla mediazione, condizione di procedibilità per avviare l'iter giudiziale: prima facie sembra che si riprenda pedissequamente quanto previsto in caso di mediazione obbligatoria per alcuni tipi di controversie civili (es. materia locatizia), incluso il fatto che il primo incontro è gratuito, se si va avanti bisogna pagare, presumibilmente in base ad appositi scaglioni progressivi; a tale proposito primo chiarimento: se è vero quanto ipotizzato sopra, il primo incontro è sì gratuito ma il deposito dell'istanza per l'avvio del procedimento è soggetto ad un contributo fisso che varia a seconda dell'organismo, e paga anche la parte chiamata in mediazione se aderisce.
L'obiezione che viene sollevata quando si sottolinea tale aspetto è che, in ogni caso, non si raggiungeranno mai i costi di una controversia giudiziale; molto probabilmente è vero, ma perchè la possibilità di tali pagamenti pur minimi non viene evidenziata? Le persone non addette ai lavori parlano chiaramente di "prima seduta gratuita, ma in tal caso gli organismi di mediazione familiare come farebbero a mantenersi? Sollecitando in ogni caso la prosecuzione della mediazione a pagamento?
Altro punto di difficile comprensione che se non modificato potrebbe determinare grosse difficoltà: la fase di mediazione postula che le parti debbano avvalersi del ministero di un difensore ma la disposizione prevista all'art. 3, comma 5 prevede che " Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto".
Dunque, se le parti hanno già nominato gli avvocati, questi devono essere presenti al primo incontro tuttavia, se i clienti sono tutti d'accordo, si può chiedere agli avvocati di non partecipare alle sedute successive...e se uno dei legali dice di no e l'altro è invece è d'accordo? E se entrambi dicono di no? Ma soprattutto perchè i gli avvocati possono non partecipare agli incontri se poi devono ratificare gli accordi raggiunti nei medesimi? Perchè un avvocato dovrebbe ratificare sotto la propria responsabilità qualcosa su cui non ha avuto il controllo? E se verifica che il medesimo è contro gli interessi del proprio cliente? A parere della scrivente questa sarà una delle prime norme a subire modifiche, o gli avvocati ci sono sino in fondo o non ci sono, non si può stabilire una presenza "intermittente".
Mediatore e coordinatore genitoriale: figure sostitutive o aggiuntive?
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Le figure del mediatore e del coordinatore genitoriale: chi sono, come vengono formati, a che controlli sono soggetti? Come si rapportano con gli avvocati delle parti? Come si coordinano con i genitori e il minore? Anche il coordinatore ha un costo, è un terapeuta a domicilio? Quanto dura il suo intervento?
Peraltro secondo quanto previsto nel ddl all'art. 13 comma 4 " Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra le parti. Il coordinatore genitoriale previsto dalla legge se lo pagano i genitori? Non si tratta di un costo aggiuntivo? Si vuole anche sottolineare che la scrivente ha sentito dalla viva voce di uno degli estensori del disegno di legge, il prof.Maniaci, che tali figure non si sostituiscono alla eventuale fase giudiziale e la possibilità che il giudice nomini un consulente tecnico (figura come noto "campo di battaglia" tra le parti in caso di controversia) rimane come avviene tuttora.
Quanto alla questione piano genitoriale: deve contenere ab origine la dettagliata suddivisione di spese ordinarie e straordinarie; in caso di disaccordo tra le parti si ricorre ogni volta ad una modifica del piano ovvero ad una nuova controversia da sottoporre al giudice? E nel frattempo le parti come si regolano?
Divisione dei tempi, realtà quotidiana e possibili problemi
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Il testo prevede un minimo di 12 giorni spettante a ciascun genitore, che succede se la distanza tra i due è rilevante? Dove si stabilisce la scuola del figlio ed in generale il luogo punto di riferimento del medesimo?
Vi è poi l'art. 14: Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal comma 5. dell'art. 337 ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.
Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato" e in caso di disaccordo sul prezzo che si fa? Si chiama un tecnico a cui affidare una perizia? Si instaura una causa per la determinazione del valore dell'immobile?
Di solito la risposta a tali obiezioni viene risolta con la circostanza che il disegno di legge riprende le norme vigenti in materia di proprietà e comunione e pertanto"Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio...e in caso di comproprietà?
E a seguire "In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto....risarcimento di che tipo? Come si determina? Chi è il giudice competente?
E' solo una questione ideologica?
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Ad avviso della scrivente, delle questioni esposte nei punti precedenti non si parla o si obietta che chi avversa la proposta di riforma dell'affido condiviso lo fa per una pregiudiziale ideologica; possibilissimo, ma a parere di chi scrive c'è poco o nulla di ideologico e molto di aporie pratiche che, se non discusse o risolte potrebbero causare problemi a molti, uomini, donne e minori.
Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli