La convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire anche via e-mail e non via PEC se a chiedere la comunicazione informale è il condòmino

di Annamaria Villafrate - Non serve la pec per la convocazione dell'assemblea condominiale se a chiedere di essere convocato informalmente via e-mail è lo stesso condòmino. Queste le conclusioni della sentenza n. 4/2019 della Corte d'Appello di Brescia (sotto allegata), a cui si era rivolto un condomino, lamentando tra l'altro, di non aver ricevuto la convocazione all'assemblea via PEC, unica forma di comunicazione equipollente alla raccomandata.

La vicenda processuale

Con sentenza del 2016 il Tribunale di Brescia accerta la soccombenza virtuale dell'attore e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio. Il soccombente però impugna la sentenza affidandosi a diversi motivi di doglianza:

  • perché il giudice non ha formalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannandolo alle spese di giudizio;
  • e perché "quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., lamenta che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente con le modalità richieste dallo stesso Al., ossia via e.mail, posto che invece l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all'amministratore di dare prova della ricezione dell'avviso stesso."

Convocazione assemblea condominiale anche via e-mail

La Corte d'appello di Brescia però ritiene infondata l'impugnazione dell'appellante precisando che:

  • l'aver dimenticato di dichiarare nel dispositivo la cessazione della materia del contendere, contenuta chiaramente in motivazione, costituisce mero errore materiale;
  • per quanto riguarda invece il rilievo secondo cui, l'unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione via PEC "posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condòmino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, (omissis...). Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condòmino."

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Scarica pdf Corte d’Appello di Brescia sentenza n. 4 - 2019

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