Sgravi contributivi, fruibili nei casi previsti sotto forma di credito d'imposta. Ecco le agevolazioni per le imprese che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza

di Annamaria Villafrate - L'art. 8 del "decretone" contiene la disciplina degli incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza. Per beneficiarne però è necessario che il datore realizzi un incremento occupazionale nel rispetto dei criteri sanciti dall'art 31 del dlgs n. 150/2015 e che l'assunzione sia successiva o alla comunicazione alla piattaforma digitale dei posti vacanti a disposizione o alla realizzazione del Patto di formazione con gli enti accreditati. Inoltre, per ottenere gli sgravi si deve trattare di assunzioni a tempo indeterminato. Infine possibilità di cumulare questi sgravi contributivi con le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 247, l. n. 145/2018 (Bonus Sud o incentivo occupazione Mezzogiorno) e di convertirli in crediti d'imposta, se gli esoneri previsti da detta legge sono esauriti.


Assunzioni reddito cittadinanza: le agevolazioni per le imprese

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Il decreto che disciplina il reddito di cittadinanza riconosce al datore di lavoro che assume soggetti che percepiscono questa misura importanti sgravi contributivi.

Per poterne beneficiare però il datore deve realizzare "un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";
  • nei limiti e modi previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Assunzioni reddito di cittadinanza: come fruire delle agevolazioni

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A parte l'incremento occupazionale richiesto, per avere diritto agli sgravi contributivi il datore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto sul Rdc.

Come previsto dal comma 1 infatti, egli deve comunicare alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza, quanti posti vacanti ha a disposizione e che è disponibile ad assumere a tempo pieno e indeterminato i soggetti che beneficiano del Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un servizio per il lavoro accreditato (art. 12 dlgs n. 150/2015).

In questo caso al datore è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che la legge pone a carico suo e del lavoratore, a eccezione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal dipendente al momento dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e in ogni caso non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.

In caso di rinnovo del Rdc (art. 3, comma 6), l'esonero contributivo è previsto nella misura fissa di 5 mensilità. Comunque l'importo massimo di beneficio mensile non può superare il totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, sempre esclusi i premi e i contributi INAIL.

Requisiti delle assunzioni da rispettare

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L'art. 8 del decreto sul reddito di cittadinanza, al comma 2, prevede benefici contributivi per il datore che assume a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato il beneficiario del reddito di cittadinanza, dopo il percorso stabilito nel patto di formazione, se il lavoro è coerente con il profilo formativo.

Al datore che assume quindi un soggetto "riqualificato" è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali che per legge sono a carico suo e del lavoratore (tranne i premi e i contributi dovuti all'INAIL) "nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc."

In questo caso, in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza (art. 3, comma 6), l'esonero è previsto nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In ogni caso il beneficio mensile non può eccedere il totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, sempre esclusi i premi e i contributi INAIL.

Restituzione agevolazioni in caso di licenziamento

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In entrambi i casi sopra descritti, ovvero assunzione previa comunicazione alla piattaforma dei posti di lavoro vacanti o assunzione dopo il Patto di formazione, il datore di lavoro, se licenzia il beneficiario del reddito di cittadinanza, è tenuto a restituire l'incentivo di cui ha fruito, maggiorato delle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a meno che non sia avvenuto per giusta causa o giustificato motivo.

Agevolazioni imprese cumulabili

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Il comma 7 dell'art. 8 precisa infine che le agevolazioni contributive per il datore di lavoro sono compatibili, ma anche aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cosiddetto Bonus Sud, per favorire l'occupazione nel Meridione.

Qualora poi il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi previsti dalla legge suddetta, gli sgravi contributivi previsti in favore di coloro che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza, sono fruiti sotto forma di credito di imposta, le cui modalità di accesso verranno stabilite con decreto da emanarsi entro 60 giorni dell'entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza.


Foto: 123rf.com
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