L'ingiuria razzista, per effetto del decreto svuotacarceri n. 7/2016, non è più punibile penalmente, queste le conclusioni della Cassazione

di Annamaria Villafrate - La Cassazione nella sentenza n. 2461/2019 (sotto allegata), prendendo atto delle modifiche del decreto svuotacarceri n. 7/2016, annulla senza rinvio una decisione di secondo grado, che condannava il ricorrente per il reato d'ingiuria aggravato da motivi razziali, perché l'ingiuria per il nostro ordinamento non costituisce più un illecito penale.

Non solo, alla luce della SU n. 46688/2016, una volta che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, al giudice dell'impugnazione spetta anche revocare i capi della sentenza relativi agli interessi civili, pronuncia che, tuttavia, non fa venire meno la possibilità per la parte civile, di agire per il risarcimento danno, nella sua sede naturale, presentando domanda "ex novo."

La vicenda processuale

Condannato in primo grado per il reato d'ingiuria aggravato dalla finalità della discriminazione e dell'odio razziale, l'imputato ricorre in appello. Il giudice di secondo grado però respinge il ricorso e conferma la sentenza di primo. A questo punto l'imputato ricorre in Cassazione poiché, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett c), dlgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 c.p., che contemplava il reato d'ingiuria è stato abrogato "col conseguente venir meno della rilevanza penale della condotta imputata (...) e per la quale è intervenuta condanna."

Il reato d'ingiuria per motivi razziali non è più reato

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2461/2019, prendendo atto delle depenalizzazioni intervenute con il decreto "svuotacarceri" n. 7/2016, annulla senza rinvio la decisione del giudice di secondo grado ed elimina anche le statuizioni civili, perché il delitto non è previsto dalla legge come reato. Sulle statuizioni civili in particolare, la Corte precisa infatti che, come sancito nella Sezioni Unite n. 46688/2016: "In caso di sentenza

di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile."


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