di Lucia Izzo - A seguito della completa riscrittura delle norme del Codice della Strada operata dal decreto sicurezza n. 113/2018, il Ministero dell'Interno ha fornito istruzioni operative e applicative particolarmente dettagliate, che seguono quelle, più generiche, del 10 gennaio scorso (leggi Decreto Sicurezza: cosa cambia per multe e circolazione stradale).
Nella circolare del 21 gennaio 2019 (qui sotto allegata) il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale si sofferma sulla sanzione accessoria della confisca del veicolo, sulla misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo (art. 214).
Non solo riunisce i contenuti di tutte le precedenti direttive e istruzioni in materia, ma sostituisce, sopprimendole, tutta una serie di circolari precedenti emanate, nonché quelle emanate dalla Direzione medesima, non espressamente richiamate, le cui disposizioni risultano incompatibili con le nuove procedure.
- Custodia dei veicoli fermati o sequestrati
- Fermo amministrativo del veicolo
- Sequestro e fermo di veicoli connessi alla commissioni di reati
- Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale
Custodia dei veicoli fermati o sequestrati
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Alla luce della riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del D.L. 113/2018 è stato rafforzato il principio generale secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia rappresenta la regola generale.
Tale regola deve essere assolutamente rispettata, salvo il caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione di impossibilità di affidarlo perché la persona non ha i requisiti morali o personali per assumere la custodia, deve essere assolutamente rispettata.
Il principio dell'affidamento all'avente diritto è stato esteso alla custodia di tutte le tipologie di veicoli, inclusi cicolomori e motocicli che, secondo la precedente formulazione, dovevano essere obbligatoriamente affidati in custodia alla depositeria per 30 giorni.
I soggetti obbligati alla custodia
Per tutti i veicoli, inclusi ciclomotori e motocicli (che in precedenza erano affidati in custodia alla depositeria per 30 giorni) sottoposti a sequestro amministrativo, ovvero a fermo amministrativo, è disposto l'affidamento in custodia al proprietario. Qualora questi non sia presente a bordo del mezzo, dovrà essere prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo.
Solo quando il proprietario non sia presente al momento dell'accertamento o non sia prontamente reperibile o, comunque, non vuole o non può assumere la custodia del mezzo, il veicolo dovrà essere affidato, nell'ordine, al conducente o, in mancanza ovvero in caso di impossibilità o rifiuto, ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).
Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.
La Circolare evidenzia, inoltre, l'inasprimento delle sanzioni per chi si rifiuta di assumere la custodia: le sanzioni, infatti, sono state estese anche ai casi di omissione per asserita impossibilità materiale di trasportare o custodire il veicolo.
Fermo amministrativo del veicolo
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Per effetto della riscrittura delle disposizioni richiamate, la Circolare ritiene necessario operare il coordinamento con norme particolari che disciplinano, in modo difforme, le procedure di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo conseguente a una violazione amministrativa.
Fermo amministrativo per violazione dell'art. 171 CdS.
Secondo l'art. 171 C.d.S., per le violazioni relative all'uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo.
Questa disposizione, che secondo le precedenti formulazioni degli artt. 213 e 214 C.d.S., rappresentava una deroga alla regola generale che prevedeva l'affidamento di detti veicoli al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, deve oggi essere letta in modo non restrittivo.
Infatti, alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene che tale deroga non debba essere più tenuta in considerazione e dunque, anche per la violazione sanzionata dall'art . 171 C.d.S., si dovranno adottare le procedure di affidamento previste per tutti i veicoli; inoltre, l'affidamento non dovrà essere fatto solo nei confronti del proprietario ma, ove questo non sia presente o disponibile, anche nei confronti del conducente o di altro obbligato in solido.
Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione
Stante il coordinamento tra l'art. 214, comma 7, C.d.S. e le disposizioni dell'art. 217 C.d.S., l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, C.d.S.
Fermo amministrativo in caso art. 75 DPR 309/90
L'art. 75, comma 3, D.P.R. 309/1990, prevede una particolare forma di fermo amministrativo nell'ipotesi di condotte connesse alle sostanze stupefacenti che integrano illecito amministrativo.
Quando il soggetto responsabile, nel compimento dell'attività illecita, abbia l'immediata e diretta disponibilità di un ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 30 giorni, con conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti dell 'organo di polizia procedente e restituito al termine del periodo di fermo. Il veicolo dovrà essere affidato, secondo le regole generali sopra indicate, all'avente diritto alla custodia.
Fermo amministrativo art. 207 e 202/2 quater C.d.S.
La procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista ovvero non presta la cauzione (art. 207 C.d.S.).
In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo fermato al custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S. ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto. Analoga procedura è prevista dall'art. 202, comma 4-quater CdS, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate dal comma 2-bis dello stesso articolo.
Fermo amministrativo art. 26, 46, 46-bis e 46-ter legge 298/74
La stessa procedura di cui sopra, dovrà essere attuata anche in caso di contestazione delle violazioni di cui agli artt. 46-bis e 46-ter della legge 298/74, per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Le citate norme, per l 'affidamento del veicolo, fanno espresso riferimento ai soggetti di cui all'art. 214-bis CdS escludendo, sostanzialmente, la possibilità che il veicolo sia affidato all'avente diritto alla custodia.
Viceversa, nel caso di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 26 o 46 della citata L. 298/74, poiché le norme operano solo un mero rinvio formale alle disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del CdS, resta applicabile la procedura generale, con obbligo di affidamento all'avente diritto alla custodia.
Sequestro e fermo di veicoli connessi alla commissioni di reati
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La circolare precisa che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo e la misura cautelare del sequestro amministrativo possono essere applicate in conseguenza della commissione di un illecito penale.
Alla luce della riforma di cui al D.L. 113/2018, occorre distinguere a seconda che le misure conseguano alla commissione di reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada, ovvero che le misure siano espressamente previste quali sanzioni accessorie per illeciti penali contenuti nel predetto codice.
In particolare, stante la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un veicolo di qualsiasi tipo, e quindi anche non a motore, sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada.
L'espressione "adoperato per commettere" utilizzato nella norma rimanda a un rapporto di strumentalità tra il veicolo e la condotta criminosa: di conseguenza, l'azione consapevole e intenzionale del reo volta a commettere il reato attraverso l'uso del veicolo che, naturalmente, deve emergere ed essere provata. Ne consegue che, la misura della confisca in parola potrà essere adottata soltanto per i reati di natura dolosa.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca. Si fanno salve tutte le ipotesi di confisca di veicoli disciplinate da legislazioni speciali.
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo
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Con la completa riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del D.L. 113/2018, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro è sanzionata dall'art. 213, comma 8, C.d.S., mentre la circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall'art. 214, comma 8 C.d.S.
In entrambi i casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la revoca della patente e la confisca amministrativa del veicolo. La responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente.
Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo.
Diverso il caso della revoca della patente, ritenendosi che tale sanzione accessoria possa essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.
Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale
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La nuova formulazione dell'art. 214, comma 8, C.d.S., porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'articolo 86 del D.P.R., 602/1973.
Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell'illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 C.d.S. che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia. Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c'è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.
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Scarica pdf Circolare Ministero dell'Interno DL Sicurezza 21/1/2019• Foto: 123rf.com