Per la Corte l'accesso abusivo si realizza anche se all'imputato era stata comunicata in precedenza la password. Spacciandosi per il titolare, si rischia anche la sostituzione di persona

di Lucia Izzo - Rischia una condanna per accesso abusivo a sistema informatico il partner che entra nel profilo Facebook dell'altro, sebbene egli fosse a conoscenza del nome utente e della password poiché la stessa parte offesa glieli aveva comunicati in precedenza.


È la conclusione a cui è giunta la sezione penale della Corte di Cassazione in due sentenze rese il 22 gennaio 2019 (sotto allegate), ovvero la numero n. 2905 e la n. 2942.

Reato l'accesso abusivo del marito al profilo FB della moglie

La prima vicenda ha visto confermare la condanna nei confronti di un uomo per il reato di cui all'art. 615-ter c.p., da lui commesso tramite accesso al profilo FB della moglie utilizzando nome utente e password a lui noti. In Cassazione, lo stesso si era difesa rilevando che la password gli era stata comunicata dalla moglie e dunque avrebbe potuto dubitarsi dell'operatività della norma di cui all'art. 615-ter del codice penale.


Gli Ermellini, richiamando un caso analogo (Cass., sent. n. 52572/2017), ritengono che il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico, quand'anche fosse stata quest'ultima a renderle note offrendo in passato un'implicita autorizzazione all'accesso, non esclude comunque il carattere abusivo degli accessi sub iudice.

Mediante tali accessi, infatti, si è ottenuto certamente un risultato in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alias, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l'estromissione dall'account Facebook della titolare del profilo e l'impossibilità di accedervi. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Commette sostituzione di persona chi accede all'account FB altrui spacciandosi per il titolare

Alla stessa conclusione, la Cassazione è giunta anche nella sentenza n. 2942, pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato anche per sostituzione di persona: oltre ad essersi introdotto abusivamente nel profilo FB e nell'email della sua ex, l'imputato aveva modificato la password e, per creare un danno alla donna, si era a lei sostituito fingendosi la titolare del profilo e aveva scritto frasi ed epiteti ingiuriosi all'allora suo fidanzato.


Nonostante le doglianze dell'uomo, le indagini tecniche avevano dimostrato come gli accessi abusivi ai profili della persona offesa fossero stati effettuati da indirizzi IP tutti riconducibili all'utenza telefonica intestata all'imputato. La Cassazione conferma, inoltre, l'inapplicabilità al caso esaminato dell'art. 131-bis del codice penale, negata dalla Corte d'Appello a causa della continuazione tra i due reati contestati;.


Inoltre, il giudice a quo aveva ritenuto non tenui l'offesa nel caso di specie, stante le complessive modalità dell'azione e del protrarsi della condotta tenuta dall'imputato. proseguita anche nei mesi successivi alla denuncia.


Queste due rationes decidendi, autonome e autosufficienti, non sono state adeguatamente criticate dal ricorrente: per il Collegio deve dunque dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si è limitato alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (cfr. Cass. n. 30021/2011).

Scarica pdf Cass., IV pen., sent. 2905/2019
Scarica pdf Cass., IV pen., sent. 2942/2019

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