Per la Cassazione l'obbligo di versare l'assegno sopravvive qualora la sentenza di divorzio sia passata in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità delle stesse nozze

di Lucia Izzo - L'ex moglie mantiene il diritto all'assegno di divorzio se la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta passata in giudicato prima dell'annullamento delle nozze decretato dal Tribunale Ecclesiastico.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 1882/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'ex marito che riteneva non dovuto l'assegno divorzile di mille euro mensili, stabilito dal giudice ordinario, in quanto era intervenuta la sentenza del Tribunale ecclesiastico di annullamento delle nozze.


La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, tuttavia, era intervenuta dopo il passaggio in giudicato di quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, secondo la Cassazione è corretta la sopravvivenza dell'assegno.

Rapporto tra sentenza di divorzio e nullità del matrimonio concordatario

Gli Ermellini rammentano che non sussiste un rapporto di "primazia" della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili delle stesse nozze, trattandosi di procedimenti autonomi aventi finalità e presupposti diversi.


Inoltre, nel diritto italiano, il titolo giuridico dell'obbligo di mantenimento del'ex coniuge si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale tra i coniugi stessi, che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Divorzio: l'assegno resta se la Sacra Rota interviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile

L'obbligo di versare l'assegno, dunque, non è costituito dalla validità del matrimonio oggetto della sentenza ecclesiastica tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero.


Di conseguenza, conclude la Cassazione, la questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici.


Ed è quanto avvenuto nel caso di specie essendo l'accertamento inerente all'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi passato in giudicato prima della delib zione della sentenza ecclesiastica di nullità, sicché la valutazione di spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile è ben ammissibile.

Non è consentito, conclude la Corte, dedursi che in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario le conseguenze economiche siano disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c. in tema di matrimonio putativo: tali articoli, infatti, dettano una normativa che, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, va, appunto, coordinata con i principi che regolano il giudicato.

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- Annullamento del matrimonio religioso

- Annullamento del matrimonio civile

Scarica pdf Cass., I civ., sent. 1882/2019

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