Divieto di utilizzabilità ex art. 333 comma 3 c.p.p. ed utilità investigativa della denuncia anonima per la polizia giudiziaria
Avv. Giovanni Chiarini - L'art. 333 comma 3 c.p.p. stabilisce che "Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240". Orbene, l'art. 240 c.p.p. prevede che "I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato".


Inutilizzabilità processuale della denuncia anonima

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Senza entrare nello specifico della disciplina relativa alla conservazione ed alla distruzione di queste denunce anonime (come previsto dall'art. 240 c.p.p., dall'art. 108 delle norme di attuazione e dall'art. 5 D.M. 30 settembre 1989 n. 334), ci interessa qui evidenziare che cosa abbia voluto intendere il legislatore con la locuzione "non può essere fatto alcun uso", regola, questa, che effettivamente "risponde ad un elementare principio di civiltà giuridica"[1].

Sul punto, attenta dottrina ha osservato che "fermo restando che non si discute in alcun modo di un eventuale uso processuale, non si può ignorare che quella notizia è comunque pervenuta agli organi inquirenti"[2].

Difatti, se è pacifica l'inutilizzabilità di tali denunce, altrettanto pacifica appare la loro fondamentale utilità in tema, quantomeno, di impulso delle investigazioni.

Utilizzo investigativo della denuncia anonima

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D'altronde, con l'art. 330 comma 1 c.p.p., il quale prevede che "Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse", il codice di procedura penale sembra aver posto un dovere[3] in capo a tali soggetti di provvedere a ricercare ogni notitia criminis, anche partendo, come base, da una denuncia anonima (iscritta al registro mod. 46), da utilizzare come prima scintilla di un possibile sviluppo delle investigazioni.

Non si può infatti ignorare che anche l'art. 55 c.p.p. dispone che "La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" e che, dunque, risulterebbe un assurdo non poter utilizzare, ovviamente ai fini meramente investigativi, una denuncia anonima come "base di partenza". In sostanza, come già è stato osservato, "la denuncia anonima non costituisce notitia criminis (tanto che non va iscritta sul registro a queste relativo), ma è valido elemento per verificare se possa esistere una notitia criminis".[4]

I contrasti giurisprudenziali

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Un particolare contrasto si può individuare in merito alla possibilità o meno, da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, di poter procedere legittimamente ai mezzi di ricerca della prova a seguito di una denuncia anonima.

Sul punto, inizialmente, la Suprema Corte, Cass. Pen. Sez. III n. 26847/2004, ha osservato che "le denunce anonime, delle quali non può essere fatto alcun uso processuale, contengono elementi che possono essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero: sono quindi legittimi la perquisizione ed il sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima"[5].

Di segno opposto invece Cass. pen. sez. VI n. 34450/2016[6], nella quale si è contrariamente enunciato che "Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis"[7].

Di particolare interesse, inoltre, Cass. Pen., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329[8]: "la denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è possibile procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l'esistenza di indizi di reato"

Ancora prima, veniva inoltre osservato che, "possono essere soltanto compiuti accertamenti volti a verificarne la fondatezza, purché non si risolvano in atti che rechino pregiudizio ai diritti del cittadino" (Cass. Pen. n. 1876/1996)[9]

In ogni caso la denuncia anonima, pur non essendo utilizzabile ai fini processuali e né potendosi porre come fondamento degli atti tipici d'indagine, può essere utile per avviare tutta quella fase pre-procedimentale fatta di attività atipiche e di atti conoscitivi diretta ad approfondire e stimolare quell'impulso investigativo che può portare, poi, all'acquisizione di una vera e propria notitia criminis, con conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Ovviamente, per contro, "è configurabile il reato di calunnia (art. 368 c.p.) anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo" (Cass. Pen. Sez. VI n. 33694/2001)[10].

Nella prassi, tuttavia, è stato evidenziato che "Il numero delle iscrizioni che dal registro mod. 46 passano al registro mod. 21 sono molto limitate", e sono stati individuati principalmente due motivi: "alcuni anonimi sono così generici che, anche a fronte di un'indagine, risulta complicato trasformarla in informazione qualificata e quindi degna di attenzione, oppure l'anonimo non trova, nella cultura giudiziaria, l'attenzione e lo spazio che vorrebbe".[11]

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Giovanni Chiarini (Avvocato del Foro di Piacenza, già tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lodi)


[1] A.A. DALIA - M. FERRAIOLI, "Manuale di diritto processuale penale", CEDAM, X edizione 2018, pag. 485.

[2] L. GRILLI, "Le Indagini Preliminari della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero", CEDAM, 2012, pag. 7

[3] Si veda, ad esempio, Cass. Pen. n. 4329/2008

[4] L. GRILLI, op. cit., pag. 7

[5] Cass. Pen. Sez. III n. 26847/2004

[6] In G. MORGESE, Giurisprudenza Penale, "I limiti di utilizzabilità della denuncia "anonima" ai fini investigativi", 2016 n. 9, pag. 3.

[7] Cass. pen. sez. VI n. 34450/2016

[8] Cass. Pen., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329, in D. DE ROSA, Le "fonti anonime" di conoscenza ed il processo penale, Archivio Penale, 2017 n. 1, pag. 15

[9] In "Commentario breve al codice di procedura penale", CEDAM, 2015, pag. 1598.

[10] Cass. Pen. Sez. VI n. 33694/2001

[11] Come osservato da L. BOTTI in "Notizie anonime: quanti dubbi", maggio 2004, rivista "Polizia e Democrazia"


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