di Annamaria Villafrate - La Cassazione, nell'ordinanza n. 2241/2019 (sotto allegato) ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rileva che il fatto si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, il giudice di merito correttamente giunge alla dichiarazione del suo concorso di colpa.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di una signora defunta, riforma la sentenza di primo grado, rideterminando nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilità dell'estinta e del conducente che l'aveva investita. Ricorrono in Cassazione i parenti della vittima, per i seguenti motivi:
- mancata valutazione della condotta del conducente, visto che la vittima, al momento dell'investimento, si trovava in prossimità dell'attraversamento pedonale "segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente";
- erronea attribuzione al pedone della corresponsabilità prevalente nell'occorso, fondata esclusivamente sul fatto che "la stessa ha eseguito l'attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante "pericolo", appena 100 m dalle strisce pedonali", senza aver viceversa tenuto conto del fatto che, se solo il conducente avesse rispettato l'obbligo di attenzione sancito dagli artt. 190 e 191 CDS, avrebbe potuto evitare l'investimento del pedone.
Resiste la compagnia assicurativa, non si difendono gli intimati.
Concorso di colpa per il pedone che attraversa fuori dalle strisce senza dare la precedenza
Gli Ermellini, nell'ordinanza n. 2241/2019 ribadiscono il principio secondo cui, sul conducente esisterebbe una presunzione di colpa, tanto che il giudice che si trova a dover valutare e quantificare la presenza di un concorso di colpa del pedone investito è tenuto a:
- "a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
- b) accertare in concreto la colpa del pedone;
- c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)."
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha fatto altro che, alla luce delle indagini tecniche espletate e attraverso un percorso logico giuridico coerente, ritenere la condotta della vittima una "concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli."
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