Per la Corte Costituzionale sono infondati i dubbi di legittimità sulle troppe astensioni degli avvocati che rinviano i processi

di Gabriella Lax - Sono infondati i dubbi di legittimità sulle troppe astensioni degli avvocati che rinviano i processi. Con la sentenza numero 14 del 31 gennaio 2019 (sotto allegata), la Corte costituzionale ritiene valide le norme che disciplinano lo sciopero degli avvocati poiché assicurano la congruità del bilanciamento tra il diritto dei legali di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Corte costituzionale, promosse le norme sul diritto allo sciopero avvocati

La sentenza della Consulta dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Venezia che contestava la legge n. 146 del 1990 (che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) nella parte in cui, nel caso di più astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate dalle stesse ragioni di protesta, non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell'astensione e della relativa motivazione deve riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata.

In particolare, il giudice riferiva la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di efficienza del processo penale, nonché degli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. In pratica, per la Corte d'appello di Venezia, le garanzie previste dalla legge e dal codice di autoregolamentazione nei casi della proclamazione di ciascuna singola astensione collettiva non sarebbero sufficienti, e quindi inadeguate, ad assicurare le prestazioni indispensabili, alle quali fa riferimento l'articolo 2 della Legge n. 146/1990, e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

La Consulta, in primis, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni poste, sotto il profilo dell'esatta individuazione della norma censurata. Ha, di seguito, riaffermato che le stesse ragioni appaiono infondate rispetto agli altri parametri evocati, le quali che «convergono verso una censura sostanzialmente unitaria, di inadeguatezza dei limiti all'astensione collettiva degli avvocati, sì da giustificare il loro esame congiunto". Secondo i giudici infatti la disciplina dello sciopero degli avvocati è caratterizzata da una complessiva rete di protezione che da una parte ha dei limiti che valgono in generale e che, dall'altra, prevede il possibile intervento della Commissione di garanzia e, nei casi estremi, del potere pubblico. In questo modo si realizza il congruo bilanciamento, in riferimento ai parametri di legge, tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili.

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