Per la Cassazione fanno eccezione solo quelle effettuate a favore del coniuge superstite ex art 738 c.c.

di Lucia Izzo - Anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione e devono essere conferite nell'asse ereditario, fatta eccezione per quelle effettuate a favore del coniuge superstite (art. 738 c.c.)


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 2700/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi in una vicenda che aveva visto contrapposti i figli ed eredi di una donna.

In particolare, un punto della vicenda coinvolge i gioielli che la madre aveva donato alla figlia: il fratello, ricorrente in Cassazione, contesta la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha negato la soggezione a collazione di tali beni stante il loro modico valore.

Secondo il ricorrente, posto che l'elenco dei gioielli oggetto di donazione risultava da un documento del 1997, i giudici di appello avrebbero dovuto deferire il chiesto giuramento estimatorio per accertare il reale valore degli stessi.

Cos'è la collazione?

La collazione, si rammenta, è l'obbligazione in forza della quale alcuni soggetti che accettano l'eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Per approfondimenti leggi la guida: La Collazione

I soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'art. 737 c.c. e sono: i figli, i loro discendenti e il coniuge. Costoro, qualora concorrano alla successione, dovranno "conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati". Una eventuale dispensa non potrà, ovviamente, andare oltre i limiti della quota disponibile .

Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione

Tanto premesso, gli Ermellini ritengono che il giudice a quo abbia errato nel negare l'assoggettamento a collazione dei gioielli donati dalla de cuius alla figlia, "trattandosi di gioielli di modico valore rispetto all'intero asse ereditario".

Le donazioni di modico valore, rammenta la Cassazione, sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge del defunto, come specificamente previsto dall'art. 738 del codice civile.

Ne consegue che, al di fuori dell'eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore (nella specie, fatte in favore di una figlia) l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti.

A tal fine risulta sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio.


Scarica pdf Cass., II civ., sent. 2700/2019

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