Quando si ha diritto agli assegni familiari per i figli maggiorenni a carico dei genitori. Vediamo a chi spettano e in presenza di quali requisiti

di Valeria Zeppilli - Il nostro ordinamento prevede un sussidio, denominato "assegni familiari", che sostiene economicamente le famiglie di lavoratori appartenenti a determinate categorie ed esclusi dalla normativa che regola gli ANF (Assegni Nucleo Familiare).

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Indice:

Familiari a carico

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Coloro che, sulla base dei requisiti previsti dalla legge, hanno diritto agli assegni familiari, possono riscuotere il contributo per ogni familiare a carico. Tra questi ultimi possono rientrare a pieno titolo anche i figli.

Figli a carico

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A primo acchito si potrebbe pensare che possano essere considerati a carico esclusivamente i figli minorenni, ma in realtà non è così.

La concessione dell'assegno è legittimata anche rispetto a figli maggiorenni, anche se a determinate condizioni.

In altre parole, se i figli minorenni sono sempre considerati a carico ai fini della concessione degli assegni familiari, lo stesso non può dirsi anche per i figli maggiorenni.

Figli maggiorenni: requisiti per essere considerati a carico

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In particolare, oltre ai figli minorenni (che quindi abbiano un'età inferiore a 18 anni), sono figli a carico ai fini della concessione degli assegni familiari anche:

- i figli maggiorenni che abbiano un'età non superiore ai 21 anni e che siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore;

- i figli maggiorenni che abbiano un'età non superiore ai 26 anni e che siano studenti universitari, nei limiti del corso legale di laurea.

Sono sempre considerati a carico, a prescindere dall'età, i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In nessun caso, se si parla di figli, rileva la convivenza.

Assegni familiari: gli altri familiari a carico

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Per completezza, va detto che tra i familiari a carico non rientrano solo i figli (maggiorenni o minorenni).

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, infatti, possono essere considerati a carico anche i seguenti soggetti:

- il coniuge, anche se legalmente separato, purché sia a carico e solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi che siano minorenni o conviventi fino a 21 anni di età e apprendisti o studenti di scuola media inferiore o conviventi fino a 26 anni di età e studenti universitari nel limite del corso legale di laurea o conviventi inabili al lavoro;

- gli ascendenti (come genitori, nonni, e così via) ed equiparati, purché il richiedente sia piccolo coltivatore diretto;

- i familiari di cittadini stranieri che risiedono in paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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