Avv. Paolo Accoti - La condotta colpevole del terzo trasportato che omette di indossare le cinture di sicurezza, non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del conducente il veicolo a bordo del quale viaggia il suddetto passeggero e l'evento lesivo allo stesso prodotto.
La volontà di non indossare le cinture di sicurezza, infatti, non può essere intesa quale consenso alla lesione fisica subita, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Semmai tale condotta omissiva, una volta accertata, può comportare la riduzione proporzionale della misura relativa al risarcimento del danno, vertendosi in ipotesi di concorso di colpa, ma giammai siffatta trascuratezza può portare all'esclusione totale della responsabilità in capo al conducente del veicolo e del contestuale obbligo risarcitorio.
Ciò perché il conducente del veicolo è sempre responsabile in relazione all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, conseguentemente, in mancanza, la produzione del danno risulta imputabile sia al passeggero che al conducente, dovendo quest'ultimo sempre assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza ed in conformità alle normali regole di prudenza e sicurezza.
Questi i principi di diritto dettati dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2531, depositata in data 30 Gennaio 2019.
La vicenda di merito
La terza trasportata, danneggiata a seguito di sinistro stradale, evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante nonché il proprietario e il conducente del predetto veicolo, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno.
La compagnia di assicurazioni nel costituirsi in giudizio negava la responsabilità del conducente l'autovettura, sulla scorta del fatto che la passeggera al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condanna i convenuti al risarcimento del danno biologico cagionato alla terza trasportata, oltre agli interessi compensativi.
La Corte d'Appello di Catanzaro, successivamente adita in sede di gravame dalla compagnia di assicurazioni, all'esito della rinnovata CTU, che aveva ribadito l'incompatibilità tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l'uso delle cinture di sicurezza, riduceva proporzionalmente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno nella misura del 30%, quale percentuale di concorso di colpa del 30% assegnato al terzo trasportato, tuttavia, escludeva il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, siccome ritenuto riconducibile all'esclusivo comportamento della danneggiata.
Il giudizio di legittimità
Propone ricorso per cassazione la danneggiata, terza trasportata, la quale eccepisce, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 Cc, per avere il Giudice d'appello escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale, a cagione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
La Suprema Corte esordisce affermando come <<il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.>>.
Al più, continua il Giudice di legittimità, <<può esservi concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno.>>.
In virtù degli anzidetti principi la Corte territoriale avrebbe dovuto esclusivamente limitarsi a ridurre in percentuale l'importo dovuto a titolo di risarcimento, ma non certo escluderlo completamente in ragione del pretesa, erronea, esclusione del nesso di causalità.
Ed invero, continua la Suprema Corte, il Giudice di merito <<non ha considerato che il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. Ciò risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso.>>.
In definitiva il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale dovrà disporre anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
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