di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 3206 (sotto allegata) la Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito, finalizzato a ottenere la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e della ex moglie. Alla donna, una cinquantenne laureata, ma priva di ogni esperienza lavorativa alle spalle, è venuto a mancare il forte sostegno economico del padre, morto dopo la separazione. Ragion per cui spetta al marito incrementare la misura dell'assegno per la moglie e per la figlia, nel frattempo dodicenne e con mutate esigenze di vita.
La vicenda processuale
Una signora ricorreva in Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni della separazione. Il tribunale accoglieva il ricorso disponendo, tra l'altro, l'obbligo a carico del marito di versare un assegno di mantenimento di 2000 euro: 1200 per la figlia e 800 per la ex moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie per la minore.
Proponeva appello il soccombente chiedendo, tra le altre cose, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e il ricalcolo dello stesso in favore della figlia nella misura di 300 euro più spese straordinarie.
La Corte rigettava il ricorso visto che la morte del padre della donna aveva "determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito sino ad allora alla donna di integrare il modesto importo dell'assegno previsto dalla separazione consensuale".
La Corte infatti rilevava che, nonostante una laurea e 50 anni d'età ella non avesse alle spalle alcuna esperienza lavorativa. Riteneva inoltre non provata la circostanza dell'acquisto in corso di causa di un immobile e l'instaurazione di una stabile convivenza con un altro uomo. Valutata l'età della minore inoltre, il giudice di secondo grado riteneva legittima la richiesta di maggiori risorse economiche per la dodicenne.
Ricorreva in Cassazione il marito e padre in quanto la corte "avrebbe errato nel ritenere la morte del padre un mutamento di fatto tale da giustificare un mutamento delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale trattandosi di un evento non eccezionale né imprevedibile."
La morte del nonno successiva alla separazione giustifica l'aumento del mantenimento
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3206/2019 ha ritenuto infondato il motivo del ricorso avanzato, ritenendo la morte del padre della ex moglie un elemento sopravvenuto rilevante ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento in favore suo e della figlia minore. La morte infatti, circostanza sopravvenuta alla separazione, non era all'epoca prevedibile, tanto che non era stata oggetto di valutazione in quella sede.
Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 3206-2019