di Valeria Zeppilli - Con l'ordinanza numero 1921/2019 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha chiarito quale è la disciplina cui fare riferimento per delineare le caratteristiche di cui gli etilometri devono essere dotati per poter rendere attendibile l'attività di accertamento posta in essere per il loro tramite.
- Le caratteristiche degli etilometri
- Il disciplinare tecnico
- La legittimità degli accertamenti con etilometro
- L'onere della prova
Le caratteristiche degli etilometri
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Innanzitutto, vengono in rilievo i commi da 5 a 8 dell'articolo 379 del d.p.r. numero 495/1992, dai quali, per la Cassazione, si evince che gli etilometri:
- devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità mediante un apposito disciplinare tecnico;
- devono essere preventivamente omologati dalla Direzione generale della M.T.C.;
- prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD.
Il disciplinare tecnico
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Tali requisiti devono essere poi integrati con quanto stabilito dal disciplinare tecnico richiamato dal predetto d.p.r., che sancisce che ogni etilometro deve essere accompagnato da libretto metrologico (dal quale emergono i dati identificativi dell'apparecchio e le operazioni di controllo che ha subito presso il Centro prove del Ministero dei trasporti), che tali apparecchi devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico allo stesso decreto, che essi, prima dell'immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove e che i dispositivi di regolazione degli etilometri non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.
La legittimità degli accertamenti con etilometro
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Posto tutto quanto appena ripercorso, la Cassazione ha quindi rilevato che "alla luce del descritto e dettagliato coacervo normativo, è evincibile che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere ... dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso". Di conseguenza, "il verbale di accertamento deve contenere - anche per garantire l'effettività della trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali - l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento".
L'onere della prova
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La Corte, nell'ordinanza in commento, ha aggiunto anche che l'onere della prova circa il completo espletamento delle attività preventive e strumentali ai fini della legittimità degli accertamenti fatti mediante etilometro grava in capo alla PA.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 1921/2019