Per la Cassazione 9548/2002 la sottoscrizione del modello di contestazione amichevole di sinistro stradale determina una presunzione "iuris tantum" che ha effetto nei confronti dell'assicuratore ed è superabile se viene fornita la prova contraria
La sottoscrizione da parte dei conducenti del modello di contestazione amichevole di sinistro stradale determina una presunzione "iuris tantum" che ha effetto nei confronti dell'assicuratore ed è superabile se viene fornita la prova contraria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 9548 del 1 luglio 2002) precisando che, per converso, nei confronti dei conducenti, tale modello acquista valore di confessione stragiudiziale resa alla parte che, a norma dell'art.2735 del codice civile, produce gli stessi effetti della confessione giudiziale restando esclusa ogni possibilità di provare il contrario.
Per gli altri soggetti responsabili solidali (ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.), la confessione resa da uno dei coobbligati (nella fattispecie il conducente) può fare piena prova solo a carico del confitente e non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere solo come fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.
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