- Cosa sono i Patti Lateranensi
- Quando furono firmati i Patti Lateranensi?
- Perchè si chiamano Patti Lateranensi?
- La "questione romana"
- Il contenuto dei Patti Lateranensi
- I Patti Lateranensi nella Costituzione
- La modifica dei Patti Lateranensi
- Il dibattito sull'abolizione del Concordato Stato-Chiesa
Cosa sono i Patti Lateranensi
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I Patti Lateranensi (v. testo allegato in pdf) sono gli accordi di mutuo riconoscimento firmati l'11 febbraio 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede.
Questi accordi, resi esecutivi in Italia con la legge n. 810/1929, rivestono un'importanza storica senza pari, perché per la prima volta nella storia sanciscono relazioni regolari tra Stato e Santa Sede, risolvendo definitivamente la c.d. "questione romana" e decretando la nascita dello Stato della Città del Vaticano, sovrano, autonomo e indipendente.
I patti lateranensi sono articolati in tre documenti - Trattato, Convenzione Finanziaria e Concordato (revisionato nel 1984) - e disciplinano tutt'oggi i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
Quando furono firmati i Patti Lateranensi?
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L'11 febbraio 1929 il cardinale Pietro Gasparri e il primo ministro Benito Mussolini si incontravano in San Giovanni in Laterano per sottoscrivere gli accordi che avrebbero regolato una volta per tutti i rapporti tra Stato e Chiesa.
Risolta dopo circa sessant'anni la questione Romana, nei Patti si stabiliscono confini, ma anche collaborazioni su temi importanti.
Il Concordato, che insieme al Trattato e alla Convenzione finanziaria compone i Patti lateranensi, nel 1984 subisce un intervento di revisione, per adeguarlo alle modifiche sociali e politiche intervenute nel frattempo, come formalizzato nell'accordo di Villa Madama (sotto allegato).
Riconosciuti dall'art. 7 dalla nostra Costituzione, da anni si discute, non senza contrasti, sulla possibilità e sulle modalità di una loro eventuale abolizione.
Perchè si chiamano Patti Lateranensi?
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"Lateranensi" dal nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano in cui i patti vennero sottoscritti. Per la Santa Sede la firma viene opposta dal Cardinale e Segretario di Stato Pietro Gasparri, mentre per il Regno d'Italia, sigla i patti il capo del Governo, nonché primo ministro e Segretario di Stato Benito Mussolini. La data dell'11 febbraio non è stata scelta a caso. L'11 febbraio infatti ricorre l'anniversario della prima apparizione della Madonna di Lourdes.
La "questione romana"
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I Patti Lateranensi, come anticipato, pongono fine alla "Questione romana" aperta con la presa di Roma (la famosa breccia di Porta Pia) da parte dell'esercito italiano nel 1870. Lo Stato pontificio venne annesso allo Stato italiano e il 3 febbraio 1871 Roma venne proclamata capitale d'Italia.
L'evento rappresentò uno strappo nei rapporti con la Chiesa che, già nello stesso anno, con l'approvazione delle leggi delle Guarentigie, il Governo italiano cercò di ricucire, tentando di disciplinare le relazioni intercorrenti tra Stato e Santa Sede, ma che di fatto fu "sanato" soltanto con la firma dei Patti lateranensi che videro la luce dopo lunghe e complesse trattative.
Con la sottoscrizione degli accordi, infatti, Stato e Chiesa definirono i loro futuri rapporti sia sul piano politico che economico-finanziario: nacque lo Stato della Città del Vaticano, autonomo, indipendente al pari del Regno d'Italia, con personalità internazionale e sul cui territorio esercitava la sovranità esclusiva il pontefice; a sua volta, la Santa Sede riconobbe il Regno d'Italia, con capitale Roma.
Il contenuto dei Patti Lateranensi
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I Patti Lateranensi sono composti da tre documenti:
- Trattato,
- Convenzione finanziaria
- Concordato
Il Trattato, composto di 27 articoli riconosce in particolare:
- la religione cattolica come sola religione di Stato;
- la sovranità a livello internazionale della Santa Sede;
- la piena proprietà, potestà e giurisdizione assoluta ed esclusiva della Santa Sede sul Vaticano (i cui confini sono indicati nell'allegato n. 1);
- la persona del Sommo Pontefice come sacra e inviolabile;
- l'attribuzione della piena proprietà alla Santa Sede, tra l'altro, dei alcuni importanti edifici religiosi: le Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo e annesso monastero, edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere, palazzo Pontificio di Castel Gandolfo.
La Convenzione finanziaria
La Convenzione finanziaria, stipulata dopo che, con il Trattato, è stata risolta la "Questione romana", stabilisce che l'Italia deve versare alla Santa Sede:
- un risarcimento di 750 milioni di lire;
- e, sempre a titolo risarcitorio, il "tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v) del valore nominale di un miliardo".
In questo modo si regolano definitivamente i rapporti economici tra Stato e Chiesa. Nella Convenzione si precisa però che il Sommo Pontefice limita le richieste risarcitorie a una cifra inferiore a quella che realmente spetterebbe per i danni subiti, in considerazione delle condizioni economiche dello Stato e del popolo italiano dopo il primo conflitto mondiale.
Il Concordato
Il Concordato regola i rapporti civili tra Stato e Chiesa, assicurando massima libertà alla Santa Sede e ai suoi ministri di culto.
L'espressione "libera Chiesa in libero Stato" sintetizza alla perfezione il tipo si relazione che da allora in poi si instaura tra le due entità.
I principi più importanti del Concordato dei Patti Lateranensi
Tra le norme più importanti del concordato sicuramente:
- l'art. 1, ai sensi del quale l'Italia "assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato";
- l'art. 3, che al comma 2 prevede che "I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale";
- l'art, 6, ai sensi del quale "Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato";
- il comma 3 dell'art. 9 il quale dispone che: "Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l' esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica";
- il comma 1 dell'art 29, contenente l'impegno, da parte dello Stato italiano di rivedere "la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato". I commi successivi dell'art 29 sono dedicati invece al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose, all'ammissione delle fondazioni di culto purché non comportino oneri per lo Stato;
- l'art. 34, che riconosce il matrimonio concordatario grazie alla seguente disposizione "Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili";
- l'art 36 che consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d' accordo tra la Santa Sede e lo Stato".
I Patti Lateranensi nella Costituzione
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I Patti Lateranensi, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, trovarono formale riconoscimento nel testo della Costituzione.
L'art. 7 della nostra fonte primaria dispone infatti che:
- "Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- I loro rapporti sono disciplinati dai Patti Lateranensi.
- Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."
Dalla lettura della norma emerge che il riconoscimento dei patti a livello costituzionale, non fa acquisire loro il medesimo rango, tanto che, come precisato nell'articolo, eventuali modificazioni, non richiedono il rispetto del complesso procedimento previsto per la modifica della Costituzione.
Il superamento dell'esclusività della religione cattolica
Importante inoltre evidenziare come, nella Costituzione non viene ribadito il principio sancito dal trattato secondo cui la religione cattolica è l'unica religione dello Stato italiano.
Questa esclusività è infatti superata dal successivo art. 8, il quale riconosce:
- la libertà di tutte le religioni davanti alla legge;
- il diritto di tutte le religioni di organizzarsi secondo i propri statuti, purché questi non s pongano in contrasto con l'ordinamento Italiano;
- che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le relative rappresentanze debba avvenire sulla base di intese.
La modifica dei Patti Lateranensi
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Nel 1984 vennero apportate diverse modifiche al precedente Concordato del 1929. I lavori e le trattative per addivenire all'accordo definitivo furono piuttosto lunghe e complesse. Il nuovo testo, come precisato nel preambolo tiene conto delle trasformazioni politiche e sociali degli ultimi decenni.
L'accordo di Villa Madama
Inoltre, visto che ai sensi dell'art. 7 della Costituzione non è necessario procedere alla modifica dei patti tramite procedimento di revisione costituzionale, Stato e Chiesa apportano le necessarie modifiche al concordato nell'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.
Sottoscrivono le modifiche, in rappresentanza dello Stato Italiano l'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per la Santa Sede il Cardinale e Segretario di Stato Agostino Casaroli.
Il contenuto del Nuovo Concordato del 1984
L'accordo prevede prima di tutto che la Santa Sede ha le seguenti libertà:
- di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione;
- di riunione e manifestazione del pensiero a associazioni e organizzazioni cattoliche;
- di determinare le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie;
- di nomina degli uffici ecclesiastici da parte dell'autorità ecclesiastica.
Le novità più importanti che emergono dal testo però sono le seguenti:
- finanziamento del clero cattolico tramite l'otto per mille, da calcolare sul gettito IRPEF;
- definizione delle clausole affinché il matrimonio concordatario, ovvero celebrato da un ministro del culto cattolico, possa essere trascritto nei registri dello stato civile e quindi efficace anche dal punto di vista civilistico;
- introduzione di limiti al riconoscimento delle sentenze di nullità del matrimonio;
- previsione dell'esenzione dall'ora di religione per gli studenti, scelta che deve essere comunicata prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, anche se la materia resta curricolare.
Il dibattito sull'abolizione del Concordato Stato-Chiesa
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Da anni i giuristi discutono e si confrontano sulle modalità in cui si potrebbe procedere all'abolizione del Concordato.
Dalla lettura dell'art. 7 della Costituzione si evince infatti che:
- se le modifiche sono accettate da entrambe le parti, ovvero Stato e Chiesa, si può procedere con legge ordinaria;
- in assenza di accordo invece, sarebbe necessario il procedimento di revisione costituzionale, disciplinato dall'art 138, che prevede due successive deliberazioni con un intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra e l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Non sarebbe invece possibile abolire i patti tramite referendum abrogativo, visto che nel nostro ordinamento questa fonte non può abrogare i trattati internazionali. In realtà questa tesi è messa in discussione da altra parte di altri autorevoli costituzionalisti, secondo i quali tale limite non riguarderebbe i Patti lateranensi, visto che questi non possono considerarsi un trattato internazionale vero e proprio.
Decisamente più controversa e ricca di implicazioni l'ammissibilità del recesso unilaterale da parte dell'Italia, che rischierebbe inevitabilmente d'incrinare nuovamente il rapporto tra Stato e Chiesa.
Scarica pdf Patti LateranensiScarica pdf Revisione concordato 1984 (Accordo Villa Madama)
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