di Valeria Zeppilli - Nei giudizi di responsabilità medica, la consulenza tecnica d'ufficio della quale può avvalersi il giudice è una consulenza cosiddetta percipiente.
I fatti da accertare, infatti, necessitano di conoscenze tecniche specifiche e tale circostanza legittima il giudice ad affidare al consulente l'incarico non solo di valutare i fatti accertati (nel qual caso si parlerebbe di consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi.
- La consulenza è fonte oggettiva di prova
- La prescrizione del danno da emotrasfusione
- Decorrenza del termine prescrizionale
La consulenza è fonte oggettiva di prova
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Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel'ordinanza numero 3717/2019 qui sotto allegata, precisando che la consulenza percipiente "costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova" e che per la sua ammissione "è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche".
La prescrizione del danno da emotrasfusione
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La sentenza 3717 si è anche soffermata su un aspetto procedurale di particolare interesse per tutti i giudizi aventi a oggetto la responsabilità medica per danni da emotrasfusione.
Nel caso di specie, infatti, la vicenda riguardava una donna che era stata contagiata da virus HCV a seguito di una trasfusione di sangue.
Orbene. Posto che la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, considerata responsabile dell'occorso, non è mai stata messa in dubbio e che oggi è addirittura stata affermata a livello legislativo dalla legge Gelli del 2018, restava da domandarsi: da quando inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale di cinque anni?
Decorrenza del termine prescrizionale
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In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che tale decorrenza coincide con il giorno in cui il soggetto che assume di essere stato contagiato per fatto doloso o colposo di un terzo percepisce la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo o avrebbe potuto percepirla utilizzando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Non è possibile, invece, ritenere che la prescrizione decorra da un momento antecedente a quello in cui il contagiato ha avuto conoscenza della positività al virus, come, ad esempio, dalla data del contagio.
Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 3717/2019• Foto: 123rf.com