di Lucia Izzo - Le "ganasce fiscale" sull'auto non esonerano l'intestatario dall'obbligo di pagare il bollo auto, trattandosi di un tributo correlato alla proprietà del veicolo e non alla sua circolazione.
L'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma 37, del D.L. n. 953/1982 riguarda solo il fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria a titolo di sanzione accessoria alla violazione del codice della strada.
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È il principio ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 19/2019 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania n. 5/2013.
Giudice rimettente è la CTP di Napoli in occasione di un giudizio promosso contro la Regione Campania, per l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica (per l'anno 2013), che il ricorrente assumeva non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l'autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo.
La Legge Regionale n. 5/2013, norma ratione temporis applicabile, escludeva che il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 602/1973, rientrasse tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Ganasce fiscali: il bollo auto si paga comunque
Per la Consulta, tuttavia, non sussiste il contrasto, ipotizzato dalla CTP, tra la legge regionale e gli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Aderendo all'orientamento già espresso nella sentenza
n. 47/2017 e nell'ordinanza n. 192/2018, la Corte spiega ribadisce la differenza tra "fermo amministrativo" e "fermo fiscale": solo al primo, infatti, è correlata l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge n. 53/1983, n. 53.Per approfondimenti: Bollo auto: si paga anche col fermo fiscale
Al fermo fiscale, infatti, non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto detta ipotesi di fermo è stata introdotta solo successivamente dal D.L. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge 30/1997, n. 30, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada.
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