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Il potere del Prefetto
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Il potere del Prefetto oggi si esprime nel mondo giuridico con questa diversa modalità rispetto al passato.
La rimodulazione di questo potere proviene dalla Corte Costituzionale, che con la recente sentenza n. 22/18 ha introdotto il nuovo criterio.
Qual è però, in concreto, il risvolto pratico di tale nuovo criterio e, in ultima analisi, qual è la nuova veste di questo delicato potere?
La discrezionalità del Prefetto
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Ebbene: ora il potere di revoca di cui all'art. 120 co. 2 C.d.S. si esercita discrezionalmente.
Si tratta di un cambiamento di non poco conto.
Infatti, tutti i provvedimenti di questo tipo adesso devono essere gestiti in modo completamente diverso rispetto al passato, per il fatto che venuto meno l'automatismo della revoca il Prefetto è chiamato ad elaborare un giudizio ampio sulla persona, effettuando una valutazione caso per caso, dal momento che la condanna (cui l'art. 120 fa riferimento) può riguardare reati di diversa o lieve entità, o magari commessi molti anni fa rispetto alla data di definizione del giudizio.
Un caso concreto
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I Giudici si sono subito occupati della materia e, soprattutto, dei riflessi dell'innovazione portata dalla Corte Costituzionale.
Ad esempio, il Tar Ancona si è pronunciato sulla questione con la sentenza n. 655 dell'11.10.2018.
Qui, il provvedimento di revoca della patente di guida è del gennaio 2018: in prima battuta la persona interessata aveva proposto ricorso avanti il giudice ordinario, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Il Tar aveva posto in risalto la portata innovativa della già richiamata sentenza n. 22/18 e l'efficacia retroattiva della stessa.
Giudizio che si è concluso con l'accoglimento del ricorso e con l'annullamento della revoca della patente di guida.
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