Breve guida sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio d'Europa: storia, funzioni, obiettivi e organi, tra cui rileva la Corte Europea dei diritti dell'uomo

Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 47 stati membri tra cui i 28 dell'Unione europea ed ha sede a Strasburgo nel Palazzo d'Europa (nella foto).

Cos'è il Consiglio d'Europa

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Il 5 maggio 1949 con la conclusione del Trattato di Londra dieci paesi danno vita al Consiglio d'Europa, quale organizzazione internazionale a carattere regionale: partecipano i Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, persuasi che il rassodamento della pace nella giustizia e nella cooperazione internazionale sia d'interesse vitale alla difesa della società umana e della civiltà; riconoscendo un patrimonio comune dei loro popoli, convinti a far trionfare questo ideale e a promuovere il progresso sociale ed economico, realizzando un'unione stretta fra i paesi europei che si presentano animati da medesimi sentimenti.

Il Consiglio d'Europa è allora un'organizzazione internazionale, composta da un Comitato di rappresentanti dei Governi e da una Assemblea Consultiva.

Il trattato di Londra

Lo stesso Trattato di Londra si considera lo Statuto del Consiglio d'Europa e in esso si individuano gli scopi che l'organizzazione intende perseguire: in primis attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale, mediante l'esame delle questioni d'interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un'opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con l'unica eccezione delle questioni attenenti alla Difesa Nazionale che sono escluse dalla competenza del Consiglio d'Europa, come si evince da una chiara lettura dell'articolo 1 dello Statuto.

Stati membri e sede

Oggi il Consiglio d'Europa conta 47 stati membri e la sua sede si trova a Strasburgo, nel Palazzo d'Europa. Nonostante questi caratteri bisogna subito sottolineare che il Consiglio d'Europa non è un organo né tantomeno un'istituzione dell'Unione europea, che infatti conta attualmente 28 stati membri. Per essere membro del Consiglio d'Europa uno stato deve riconoscere il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Gli obiettivi

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Tra gli obiettivi principali del Consiglio d'Europa, enucleati sul sito dell'organizzazione, rilevano:


- abolizione della pena di morte

- rafforzamento dei diritti umani

- non discriminazione e lotta contro il razzismo

- rispetto della libertà d'espressione

- uguaglianza di genere

- protezione dei diritti dei bambini

- difesa della diversità culturale

- osservazione delle elezioni

- educazione ai diritti umani e alla democrazia

- qualità dei medicinali e delle cure mediche

Gli organi del Consiglio d'Europa

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Gli organi del Consiglio d'Europa sono: il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Consultiva, assistiti dalla Segreteria del Consiglio d'Europa. Le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono il francese e l'inglese:

Il Comitato dei Ministri

Il Comitato dei Ministri, artt. 13-21 dello Statuto, è l'organo competente ad agire in nome del Consiglio d'Europa. Ogni Membro ha un rappresentante nel Comitato dei Ministri e può esprimere un voto. I rappresentanti nel Comitato sono i Ministri degli Affari Esteri. Le risoluzioni dell'organo concernenti le questioni importanti sono prese a unanimità dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato.

Assemblea Consultiva

L'Assemblea Consultiva (artt. 22-35 dello Statuto) è l'organo deliberante del Consiglio d'Europa. Essa discute le questioni di sua competenza, quale è definita nel presente Statuto, e trasmette le sue conclusioni, in forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri. L'Assemblea Consultiva si compone di Rappresentanti di ciascun Membro, eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo stabilita, riservata la facoltà del governo di ciascun Membro di fare nomine completive quando il Parlamento non segga o non abbia stabilito la procedura per tale caso. Ogni rappresentante dev'essere cittadino del Membro che rappresenta.

Segreteria

La Segreteria (artt. 36-37 Statuto) si compone del Segretario Generale, di un Segretario Generale Aggiunto, nominati dall'Assemblea Consultiva, a raccomandazione del Comitato dei Ministri e del personale necessario.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

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Sebbene non prevista direttamente nel Trattato di Londra del 1949, il Consiglio d'Europa si è dotato anche di un organo giurisdizionale in occasione dell'adozione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.
L'articolo 19 della Convenzione prevede infatti l'istituzione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, funzionante in modo permanente.

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti. La Corte riunita in Assemblea plenaria elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili.

Competenza della Cedu

La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le siano sottoposte. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Ricorsi alla Cedu

I ricorsi che si possono presentarle sono:

- ricorsi interstatali (art. 33 Cedu) per cui ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un altro stato membro;

- ricorsi individuali: nel caso la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

Gli stati membri si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato. Fanno parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte.


Foto: coe.int
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