- Legge 241/1990: i principi
- Il responsabile del procedimento
- Legge 241/1990: partecipazione al procedimento
- Legge 241/1990: la semplificazione
- Legge 241/1990: il provvedimento amministrativo
- Accesso agli atti
- Il testo della legge 241/1990
Legge 241/90: i principi
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Il primo capo della legge 241 del 7 agosto 1990 è dedicato ai principi che regolano l'attività amministrativa e si apre con un'enunciazione fondamentale, sulla quale si regge l'intero impianto normativo.
Ci si riferisce all'elencazione dei criteri che reggono tale attività e che sono quelli di:
- economicità,
- efficacia,
- imparzialità,
- pubblicità,
- trasparenza.
Si specifica poi che, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione adotta atti che non hanno natura autoritativa, la stessa agisce secondo le norme di diritto privato a meno che la legge non disponga diversamente.
Il procedimento
Sempre nel capo dedicato ai principi, la legge 241/90 detta le regole generali che reggono il procedimento amministrativo, disciplinandone l'avvio, la durata, la conclusione e le conseguenze per il ritardo.
Con riferimento in particolare alla durata, merita di essere segnalata la previsione in forza della quale i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, salvo specifiche eccezioni disciplinate dalla legge, devono concludersi per regola generale entro il termine massimo di trenta giorni.
Il responsabile del procedimento
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Il capo II della legge 241/90 si occupa del responsabile del procedimento, che è una figura fondamentale e che va individuato per ciascun tipo di procedimento.
Particolarmente rilevante è l'articolo 6 della legge, che individua i compiti assegnati al responsabile del procedimento, che sono, nel dettaglio:
- quello di valutare le condizioni di ammissibilità di un provvedimento, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti che sono rilevanti per la sua emanazione,
- quello di accertare d'ufficio i fatti, anche disponendo il compimento degli atti che si rendano a tal fine necessari, e quello di adottare le misure utili per rendere lo svolgimento dell'istruttoria adeguato e sollecito,
- quello di proporre l'indizione o, avendone la competenza, di indire le conferenze di servizi,
- quello di curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni,
- quello di adottare il provvedimento finale, se ne è competente, o quello di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.
Legge 241/90: partecipazione al procedimento
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Il capo III della legge 241/90 detta la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del soggetto interessato.
Infatti, la PA deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nonché a coloro che per legge sono tenuti a intervenirvi.
Inoltre, va rilevato che qualunque soggetto che sia portatore di interessi pubblici o privati o che sia portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ha facoltà di intervento nel procedimento se da esso possa derivargli un pregiudizio.
Legge 241/90: la semplificazione
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Particolare rilevanza è attribuita dalla legge 241/90 alla semplificazione dell'azione amministrativa, che è perseguita con una disciplina puntuale e dettagliata, che, tra le altre cose, istituisce la possibilità di indire una conferenza di servizi istruttoria quando sia necessario esaminare gli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti, dà alle amministrazioni il compito di predisporre tutte le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazioni di atti e documenti, disciplina la Scia - segnalazione certificata di inizio attività.
Silenzio assenso
Sempre in materia di semplificazione, particolarmente interessante è anche la disciplina del silenzio assenzo, in virtù della quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide".
Legge 241/90: il provvedimento amministrativo
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Il capo IV-bis è invece dedicato al provvedimento amministrativo e, in particolare, ai casi di efficacia e invalidità.
Meritano in particolare di essere segnalate le disposizioni sull'esecutività, la nullità e l'annullabilità del provvedimento.
Esecutività del provvedimento
Con riferimento al primo aspetto, la legge 241/90 prevede che la PA ha la facoltà di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti.
Nel dettaglio, nel provvedimento costitutivo di tali obblighi sono indicati il termine e le modalità di esecuzione. Se non sono rispettati, la pubblica amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge e previa diffida.
Nullità del provvedimento
In materia di nullità, l'articolo 21-septies sancisce che essa si verifica quando il provvedimento:
- manca degli elementi essenziali,
- è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
- è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Annullabilità del provvedimento
Il provvedimento è invece annullabile se:
- è stato adottato in violazione di legge,
- è viziato da eccesso di potere,
- è viziato da incompetenza.
La legge specifica tuttavia che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se per la sua natura vincolata è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente.
Accesso agli atti
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Infine, il capo V della legge 241/90 detta la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, che è quella che la rende nota ai più.
Qui sono infatti contenute le norme che regolamentano il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi e che stabiliscono quali sono i suoi confini e quale procedura va rispettata per poterlo garantire adeguatamente.
Alla base di tale disciplina vi è l'enunciazione in virtù della quale "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".
Il testo della legge 241/90
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Per consultare il provvedimento vai alla sezione normativa, o scarica il testo della legge n. 241/90 in pdf