Pubblicati sul sito dell'Agenzia le istruzioni e il modello di domanda per tutti coloro che intendono aderire alla pace fiscale

di Annamaria Villafrate - iL'Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni necessarie per aderire alla pace fiscale e il modello per presentare la relativa domanda.

Vediamo a questo punto quando e chi può aderire alla pace fiscale prevista dagli artt. 6 e 7 (comma 2, lett. b) del decreto legge n. 119/2018, quali sono le caratteristiche del modello e gli obblighi previsti a carico del contribuente:

Chi può aderire alla pace fiscale

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Ricordiamo che gli articoli 6 e 7 (comma 2, lett. b) del decreto legge n. 119/2018 contengono le disposizioni relative alla pace fiscale. A questa definizione agevolata possono aderire coloro che, in lite con l'Agenzia delle Entrate, hanno presentato un ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018. Possibilità condizionata dalla mancata definizione del giudizio con sentenza, alla data di presentazione della domanda.

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Le agevolazioni previste dalla pace fiscale

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  • Per chi decide di aderire alla definizione agevolata della pace fiscale queste le agevolazioni previste:
  • Pagamento del 100% del valore della controversia
    se il contribuente risulta soccombente o se il ricorso, anche se notificato entro il 24 ottobre 2018 non è stato ancora depositato o inviato alla Commissione Tributaria Provinciale.
  • Pagamento del 90% del valore della lite se il ricorso è stato notificato, depositato o trasmesso alla Commissione Tributaria Provinciale nel rispetto del termine del 24 ottobre, ma pende ancora in primo grado.
  • Pagamento del 40% della controversia se l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado;
  • Pagamento del 15% della lite nel caso infine in cui l Agenzia sia risultata soccombente nel secondo grado di giudizio.
  • Le controversie pendenti in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, se l'Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, si possono definire con il pagamento del 5% del valore della controversia.
  • L'Agenzia precisa inoltre che, se la controversia ha ad oggetto le somme da pagare previste dalla rottamazione bis, affinché la definizione agevolata della pace fiscale possa dirsi perfezionata, è necessario che il contribuente abbia versato le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018.

Pagamento rateale

Chi aderisce alla pace fiscale può provvedere con pagamento rateale (con il limite massimo di 20 rate trimestrali dello stesso importo) solo se la somma dovuta per ogni controversia autonoma supera i mille euro. Non è ammesso in ogni caso il ricorso all'istituto della compensazione.

Pace fiscale: come fare domanda

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Le domande, come precisato nel provvedimento del Direttore, devono essere presentate utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia al seguente indirizzo online https://www.agenziaentrate.gov.it.

Chi presenterà domanda in via telematica sarà esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo.

Compilato il modello di domanda il contribuente può:

  • trasmetterlo telematicamente direttamente all'Agenzia (canali Entratel o Fisconline) se abilitato ai servizi telematici;
  • presentarlo presso uno degli uffici territoriali di una qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia, che attesteranno la ricezione attraverso la consegna di un numero di protocollo.
  • decidere d'incaricare per la trasmissione uno dei soggetti indicati dall'art 3 commi 2bis e ter dpr n. 322/1998 (tra i quali figurano Caf, dottori commercialisti, periti, ragionieri commerciali, periti ed esperti delle camere di commercio in possesso del diploma in ragioneria o laurea in economia o giurisprudenza, le associazioni sindacali di categoria). In questo caso il soggetto incaricato deve consegnare al contribuente copia della domanda di definizione e copia della comunicazione dell'Agenzia che attesta l'avvenuta trasmissione.
Le domande devono essere presentate, per ogni controversia autonoma, entro il 31 maggio 2019. Termine in cui il contribuente deve provvedere anche al pagamento della prima rata, (se ha scelto il metodo rateale) o dell'importo totale, o utilizzando il modello F24.

Il modello per fare domanda

Il modello predisposto dall'Agenzia (sotto allegato) si presenta suddiviso in due parti:

  • nella prima ci sono i campi per la compilazione;
  • nella seconda tutte le istruzioni necessarie per non sbagliare relative ai codici dell'Agenzia, ai dati identificativi del contribuente e della controversia pendente e alle modalità di determinazione dell'importo dovuto.
  • Da segnalare che una sezione del modello è destinata solo se ad avvalersi della definizione agevolata è una società o associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

Conservazione della documentazione

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Il provvedimento del Direttore precisa che il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione (domanda, ricevuta di ricezione della stessa, ricevute dei versamenti) relativa alla definizione della controversia fino a quando la controversia non è stata definita.

Scarica pdf Provvedimento Direttore Agenzia art. 6 e 7 dl n. 119-2018
Scarica pdf Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti
Vedi anche:
pace fiscale

Foto: 123rf.com
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