di Lucia Izzo - La scuola non può negare il nulla osta all'alunno che vuole cambiare istituto, in quanto il dirigente scolastico non ha alcuna discrezionalità in materia, dovendo solo limitarsi a verificare che il richiedente sia in regola dal punto di vista disciplinare e fiscale.
- La vicenda
- Cambio scuola dell'alunno: il dirigente scolastico non ha discrezionalità
- La scuola non può negare il nulla-osta al trasferimento dell'alunno in altro istituto
La vicenda
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Lo ha chiarito il T.A.R. Campania nella sentenza 5231/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dei genitori che avevano deciso di trasferire la figlia in un'altra scuola a causa delle condizioni strutturale non ottimali dell'istituto che frequentava, collocato in una zona a elevato rischio idrogeologico.
Tuttavia, la dirigente scolastica negava il nulla-osta al trasferimento paventando un possibile danno psicologico e didattico per l'allieva. Sulla vicenda, il T.A.R. si era già pronunciato con un decreto monocratico, confermato da un ordinanza cautelare, sospendendo provvedimento di diniego e consentendo al trasferimento della minore. Ciononostante, nessun nulla osta era stato rilasciato.
Nella sentenza, il T.A.R. si sorprende del fatto che le Amministrazioni competenti non si siano adeguate per rilasciare il nulla osta, ponendo così termine al contenzioso.
Cambio scuola dell'alunno: il dirigente scolastico non ha discrezionalità
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I giudici richiamano l'art. 4, primo comma, del R.D. n. 653/1925, attualmente vigente secondo cui "l'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta".
La giurisprudenza amministrativa ha interpretato tale disposizione nel senso che "non attribuisce alcuna discrezionalità al dirigente dell'Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento. Al contrario, l'atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale" (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, n. 784/2015)
Si tratta di giurisprudenza univoca, seppure scarsa, poiché in ben pochi casi i dirigenti scolastici hanno negato il nulla osta al trasferimento, ben sapendo di non poter sindacare in alcun modo le ragioni per le quali detto trasferimento è stato chiesto.
La scuola non può negare il nulla-osta al trasferimento dell'alunno in altro istituto
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I giudici sottolineano la natura stessa del "nulla-osta", che è qualificabile come provvedimento di tipo "permissivo-autorizzatorio" emanato da un'autorità nel perseguimento di un interesse pubblico di propria competenza nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un diverso interesse pubblico.
Nel nulla osta, dunque, la valutazione di compatibilità è fortemente circoscritta e vincolata a quanto stabilito dalla disposizione che lo prevede, non consentendo margini di valutazione che vadano oltre il mero confronto tra requisiti di legge e situazione di fatto.
Nel caso di specie, l'unica valutazione di compatibilità possibile per la scuola "cedente" consisteva nella certificazione della regolarità della condotta del discente nonché del rispetto della normativa fiscale ("la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse").
Un diversa interpretazione, secondo i giudici amministrativi, frusterebbe inevitabilmente i principi stabiliti dalla Costituzione che prevede l'esercizio del diritto-dovere genitoriale all'istruzione dei figli, nonché il perseguimento dell'astratta possibilità, per essi, di raggiungere i più alti gradi degli studi, previsti dalla Costituzione.
In definitiva, subordinare il rilascio del nulla osta da una Scuola non più ritenuta adeguata alle esigenze formative del minore ad un'altra, considerata più rispondente alle stesse esigenze, significa piegare inammissibilmente le necessità collettive (ed i sottesi diritti), per cui il servizio pubblico scolastico è istituito, alle contingenti misure organizzative del servizio medesimo.
Invece, in senso diametralmente contrario, fra le funzioni di tale servizio pubblico e della sua organizzazione (da cui dipende, in larga parte, il futuro della collettività amministrata) vi è proprio quella di raggiungere gli obiettivi posti dai principi costituzionali sopra ricordati.
Scarica pdf T.A.R. Campania, sent. n. 5231/2018• Foto: 123rf.com