di Gabriella Lax - Tutte le informazioni per usufruire delle detrazioni per gli interventi antisismici si trovano nella "Guida Sisma bonus", pubblicata dall'Agenzia delle entrate (sotto allegata).
- Cos'è il Sisma bonus
- Sisma bonus, le agevolazioni per interventi antisismici
- Sisma bonus, i soggetti interessati e la domanda
- Sisma bonus e incentivo per l'acquisto di case antisismiche
Cos'è il Sisma bonus
Il "sisma bonus", si ricorda, è stato introdotto dal decreto legge n. 63/2013 in caso di interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici; si tratta di un'agevolazione che dal 1° gennaio 2017 riguarda anche i lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).
In generale, la guida chiarisce in cosa consiste l'agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore.
Viene inoltre illustrata la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l'acquisto di case antisismiche.
Sisma bonus, le agevolazioni per interventi antisismici
La detrazione d'imposta è pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, dovrà essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione aumenta fino al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra spese detraibili ci sono anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Sisma bonus, i soggetti interessati e la domanda
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017, al posto della detrazione del 75 o dell'85%, i condòmini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "online"), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sisma bonus e incentivo per l'acquisto di case antisismiche
Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha aggiunto una nuova detrazione per l'acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1". Nel caso di interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell'80% effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l'immobile nell'edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all'85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.
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