di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 51457/2018 (sotto allegata) della Cassazione precisa che, affinché si configuri il reato di cui all'art. 256 co. 1 e 262 co. 2 sub b) del dlgs n. 81/2008, è sufficiente la mancata iscrizione all'albo. Non rileva che le opere di demolizione e smaltimento dell'amianto siano state eseguite correttamente. Per svolgerle, la legge richiede una specifica iscrizione all'albo che, se mancante, è sufficiente a ritenere applicabile la relativa pena dell'ammenda. Nel caso di specie inoltre gli Ermellini precisano che essere socio di un'altra impresa, estranea ai fatti di causa, che si occupa di smaltimento dell'amianto, non ha nessuna rilevanza. Soprattutto se si considera che anche questa impresa, pur avendo presentato domanda di rinnovo per l'autorizzazione, all'epoca dei fatti non l'aveva ancora ottenuta.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Firenze condanna alla pena di € 3.000 di ammenda un soggetto, colpevole di aver violato gli art. 256 co. 1 e 262 co. 2 sub a) del d. dIgs n. 81/2008. Costui avrebbe eseguito su un tetto condominiale lavori di demolizione e rimozione dell'amianto, in assenza dell'iscrizione all'albo degli smaltitori. Il reo però propone appello, convertito dalla Corte territoriale in ricorso per Cassazione. Tre i motivi dell'impugnazione con i quali la difesa chiede:
- l'assoluzione dell'imputato perché la sua impresa, dopo la stipula del contratto con la s.n.c che ha provveduto allo smaltimento dell'amianto, avrebbe eseguito solo dei lavori preparatori, per i quali non occorre l'iscrizione all'albo degli smaltitori. La difesa precisa inoltre che il condannato, anche se non iscritto all'albo, possiede i requisiti e le conoscenze tecniche per svolgere tale attività. Egli è anche socio di una impresa che si occupa di smaltimento dell'amianto, tanto è vero che la correttezza dei lavori non è stata contestata. Incontestabile pertanto la sua buona fede quando ha accettato il lavoro. L'iscrizione all'albo è in effetti solo un requisito meramente formale;
- l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), visto che la ditta del ricorrente ha eseguito solo lavori preparatori e che lo stesso ha creduto erroneamente che fosse sufficiente essere socio di una società iscritta all'albo;
- l'applicazione della pena nel minimo edittale (ovvero € 2.740 di ammenda), la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, stante la modesta rilevanza della vicenda.
Amianto sul tetto del condominio: per la rimozione serve l'iscrizione all'albo smaltitori
La Cassazione, con la sentenza n. 51457/2018 però dichiara il ricorso inammissibile. A suo giudizio, il Tribunale di Firenze ha ricostruito correttamente i fatti di causa e qualificato esattamente il reato commesso.I documenti e le prove testimoniali hanno infatti dimostrato che la ditta intestata all'imputato ha in effetti eseguito lavori di distruzione e successivo sgombero dell'amianto anche se priva della necessaria iscrizione obbligatoria all'albo degli smaltitori.
Le contestazioni avanzate dalla difesa non possono essere accolte a causa della loro genericità. Non è chiaro in effetti che cosa s'intende per "lavori preparatori". In ogni caso oggetto di contestazione non è la correttezza o meno di tali attività, ma l'assenza di autorizzazione a compierle. A nulla rileva inoltre la qualifica di socio di altra ditta, del tutto estranea ai fatti, operante nel settore dello smaltimento e in ogni caso, anch'essa priva di autorizzazione, nonostante la presentazione dell'istanza di rinnovo.
Occorre concludere pertanto che: "Il giudizio sulla sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo e soggettivo, in quanto saldamente ancorato alle risultanze istruttorie e sorretto da considerazioni coerenti e logiche, risulta dunque senz'altro immune da censure."
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