Il permesso per entrare in una Zona a Traffico Limitato non si trasferisce con il mezzo, perché è legato alla persona per motivi di lavoro o residenza

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 5338/2019 (sotto allegata) precisa un importante principio in materia sanzionatoria per violazione al Codice della strada. Nel momento in cui un soggetto acquista una vettura da un altro e quest'ultimo è titolare di permesso per circolare in una zona Ztl, il titolo non si trasferisce con l'auto. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una Zona a traffico limitato o per motivi di residenza o di lavoro.

La vicenda processuale

Il Tribunale di Roma accoglie l'appello della ricorrente avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato la sua opposizione. Alla donna erano stati notificati verbali di accertamento relativi alla violazione degli artt. 7 e 201 del Codice della Strada e dell'art. 384 del regolamento di attuazione, elevati dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona Ztl senza titolo autorizzativo.

Per il Tribunale l'appellante, poiché aveva acquistato la vettura dal fratello, titolare del permesso per la zona Ztl in quanto residente, risultava munita di autorizzazione quinquennale, rinnovata il 14 marzo 2008. Del resto nel corso di causa Roma capitale non era riuscita a dimostrare la revoca del permesso intervenuta a suo dire, il 31 dicembre 2009. Da qui il ricorso in Cassazione.

Il permesso per la Ztl è legato alla persona non alla vettura

La Cassazione ritiene fondato il ricorso di Roma Capitale con il quale denuncia violazione dell'art. 3 n. 54 del Codice della strada. Il Tribunale erra nel ritenere che "il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell'attività lavorativa."

Questo perché la sentenza impugnata parte dall'erroneo presupposto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, visto che la targa è l'unico elemento identificativo di rilevanza giuridica. In realtà il fatto che la targa identifichi giuridicamente il veicolo non significa che se l'auto viene trasferita, anche il permesso per accedere nella zona Ztl diventa automaticamente oggetto di cessione. Il giudice di pace

avrebbe dovuto chiedere al comune la documentazione contenete la normativa di riferimento, per valutare la sussistenza della violazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 5338 -2019

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