di Lucia Izzo - Il padre, avvocato di professione, sarà tenuto a versare ai figli un assegno di mantenimento di mille euro al mese: decisiva la valutazione riferita alla "media reddituale netta" dei suoi redditi, poiché gli introiti professionali sono suscettibili di incremento.
La conferma giunge dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, che, con l'ordinanza n. 5449/2019 (qui sotto allegata) ha respinto il ricorso del padre avvocato volto alla riduzione dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli nati dal rapporto con la ex compagna.
L'esborso era stato determinato in base alle dichiarazioni dei redditi presentate dal professionista, tenuto conto della media reddituale netta degli ultimi anni. Ma i magistrati avevano anche rilevato che detti introiti sarebbero stati suscettibili di modifica, pertanto si sarebbe potuta assumere una diversa decisione in presenza di un eventuale mutamento dei presupposti reddituali, essendo i provvedimenti patrimoniali in materia sempre adottati rebus sic stantibus.
Il professionista contesta la decisione, ritenendo che i giudici non abbiano adeguatamente valutato i suoi redditi, il peso dell'assegno corrisposto per il mantenimento di altro precedente figlio, nonché le risultanze dei dati probatori e la proporzione dei rispettivi redditi, suoi e della ex.
Padre avvocato: mantenimento ai figli confermato in base alla media reddituale netta
Per gli Ermellini, invece, nel confermare la misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori, la Corte territoriale ha valutato proprio gli elementi di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame, nel perseguimento dell'interesse dei minori stessi.
La corte territoriale, si legge nel provvedimento, ha operato riferimento alla "media reddituale netta" dei redditi del legale, sottolineando come gli introiti professionali siano suscettibili di incremento; inoltre, ha tenuto espressamente conto dell'obbligo di mantenimento di altro figlio ed ha comparato i redditi delle parti in ragione del principio di proporzionalità dei redditi dei due genitori.
La difesa del ricorrente, in sostanza, si limita a insistere sulla rilevanza di circostanze già prese m considerazione dalla corte territoriale, riproponendo le questioni sollevate in quella sede, e dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in Cassazione. Il ricorso, pertanto, va respinto.
Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 5449/2019• Foto: 123rf.com