di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 5077/2019 (sotto allegata) la Cassazione sancisce un importante principio in materia di notifica degli atti a mezzo posta. Nel rispetto di quanto precisato sul punto dalla Corte Costituzionale, gli Ermellini chiariscono che, affinché la notifica a mezzo posta possa considerarsi regolare e perfezionata, in caso di contestazione in giudizio, occorre produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito. Solo esibendo questo atto è possibile verificare che il destinatario sia venuto effettivamente a conoscenza degli avvisi e che sia stato tutelato conseguentemente il suo diritto di difesa.
La vicenda processuale
La Commissione Tributaria Regione Puglia accoglie l'appello sollevato da una contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Oggetto del giudizio l'impugnazione di una cartella di pagamento Irpef e relative addizionali 2005, 2006 e 2007, successiva all'emissione di tre avvisi di accertamento relativi agli stessi anni, dei quali la contribuente eccepisce l'omessa notifica e la conseguente decadenza dal potere impositivo per il 2005.
Il giudice d'appello, riformando la decisione della CTP, accoglie l'impugnazione e dichiara nulla la cartella poiché l'Agenzia non ha prodotto la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, necessaria per dimostrare la ritualità del procedimento di notifica (art. 8 della I. n. 890 del 1992).
Ricorre in Cassazione l'Agenzia, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 e dell'art. 2700 c.c, ritenendo che, affinché la notifica a mezzo posta possa considerarsi regolare è sufficiente che l'Ufficiale postale dia atto dell'esecuzione dei prescritti adempimenti e provi la sola spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito, non occorrendo l'esibizione del secondo avviso.
Notifica imperfetta senza cartoline di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito
Nel caso di specie gli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella esattoriale impugnata, sono stati notificati a mezzo posta, come previsto dalla legge n. 890/1992. Il piego che li conteneva però non è stato consegnato a causa della temporanea assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati a riceverlo. Quindi è stato depositato presso l'ufficio postale, senza che nessuno lo ritirasse. In questo caso deve trovare applicazione la regola che prevede "l'obbligo per l'ufficiale postale di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego, con raccomandata con avviso di ricevimento."
Ora la questione da risolvere è se "in caso di contestazione in giudizio della legittimità della notifica effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982, ai fini della prova della sua regolarità sia sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della seconda raccomandata di cui al comma 2, che contiene la comunicazione di avvenuto deposito, generalmente desumibile dall'avviso di ricevimento dell'atto ove viene riportato il numero della raccomandata, o sia necessaria la produzione in giudizio anche di tale secondo avviso di ricevimento per verificarne l'effettività e regolarità dell'invio."
Alla luce delle considerazioni svolte dalla Consulta con la sentenza n. 346/1998 e dalla giurisprudenza costituzionale gli Ermellini, dopo una dettagliata analisi interpretativa della normativa in materia, giungono alla conclusione secondo cui, per ritenere perfezionato il procedimento notificatorio a mezzo posta disciplinato dall'art 8 della legge n. 890/1992, occorre che "la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)" esibendolo in giudizio.
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