di Redazione - L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per le imprese che hanno diritto ai benefici contributivi per l'assunzione di persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
La circolare n. 27/2019 (sotto allegata) illustra nel dettaglio le modalità di accesso al beneficio in base alle linee guida condivise con il ministero della giustizia.
- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
- Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
- Misura e durata del beneficio
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
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Si ricorda che il beneficio (modificato da ultimo dal decreto n. 148/2014) è rivolto ai seguenti datori di lavoro:
- cooperative sociali che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano detenuti o internati.
Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
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Lo sgravio contributivo è ammesso nell'ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
Misura e durata del beneficio
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Infine, la misura dell'agevolazione, come modificata dal decreto n. 148/2014 citato, precisa la circolare, corrisponde "allo sgravio del 95% dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore".
La nuova percentuale di sgravio decorre dall'anno 2013 e si applica fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia.
Scarica pdf circolare Inps n. 27/2019