di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 5650/2019 (sotto allegata) della Cassazione giunge alla stessa conclusione dei giudici di merito aditi per chiedere l'annullamento di una multa emessa dalla polizia locale per eccesso di velocità. La Cassazione non si è fatta intenerire dalla ricorrente, una mamma che, adducendo la malattia della figlia e la distanza ha tentato di farsi annullare la multa. Come hanno rilevato gli Ermellini in questo caso non c'era ne uno stato di necessità e neppure un'urgenza tali da giustificare il superamento dei limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada.
La vicenda processuale
Una signora ricorre in Cassazione perché il Tribunale a cui si era rivolta per appellare la sentenza emessa dal Giudice di Pace, respingeva la sua richiesta di annullamento del verbale emesso dalla polizia locale per eccesso di velocità (art. 142 CdS).
Con tre motivi di ricorso la ricorrente:
- contesta la dichiarazione d'inammissibilità del Tribunale della questione relativa alla mancata taratura dello strumento di rilevazione della velocità;
- lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 385 del regolamento di attuazione al codice della strada inerente alla difformità tra l'originale d'irrogazione della sanzione e la copia del verbale consegnato alla stessa, considerato che nella copia non risulta alcuna indicazione del mezzo utilizzato per il rilevamento della velocità, così come nel verbale non risulta l'intervenuto ritiro della patente, il mancato rilascio del permesso di guida provvisorio e l'assenza di prove sulla corretta funzionalità dell'apparecchio elettronico;
- lamenta il mancato esame dei fatti, a suo dire, decisivi ai fini del decidere. Il superamento dei limiti di velocità infatti è giustificato dalla necessità di recarsi dalla sua bambina malata, visto che un'ambulanza, per recarsi a casa sua e soccorrerla, avrebbe dovuto percorrere 40 chilometri in una zona, peraltro difficile da raggiungere.
Non legittima l'eccesso di velocità voler raggiungere la figlia malata a casa
La Cassazione, con ordinanza n. 5650/2019 rigetta il ricorso con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.Gli Ermellini dichiarano il primo motivo inammissibile perché con la doglianza si richiede un riesame delle questioni di fatto, riservate al giudice di merito. Parimenti inammissibile il secondo motivo perché mera ripetizione di doglianze già presentate in sede di merito.
Per quanto riguarda il terzo motivo la Suprema Corte precisa che non risulta censurabile in sede di legittimità, trattandosi di un fatto sul quale il giudice di primo e di secondo grado si sono già pronunciati concordemente. Entrambi i giudicanti infatti hanno ritenuto che non è giustificabile il superamento dei limiti di velocità motivato dal bisogno di recarsi a casa dalla bambina. Come precisato dal primo giudice "in caso di effettivo pericolo per la bambina la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'intervento" del 118. Non rileva neppure il fatto secondo il quale un'ambulanza avrebbe dovuto percorrere 40 km per raggiungere la casa in cui si trovava la figlia malata.
Solo se la figlia si fosse trovata in pericolo di vita e se non ci fosse stato nessun altro a occuparsi della malata, la ricorrente avrebbe potuto invocare lo stato di necessità che gli avrebbe fatto ottenere l'annullamento della multa. Del resto, se la bambina si fosse trovata in pericolo, la donna avrebbe dovuto comunque chiamare il 118, senza correre all'impazzata per raggiungerla, incurante dei limiti di velocità.
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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 5650-2019• Foto: 123rf.com