- Trasferimento militare ricongiungimento familiare
- La vicenda
- L'istanza ex art. 398 R.G.A.
- La valutazione dell'Amministrazione
- La valutazione del Tribunale
- La decisione del Tribunale
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Trasferimento militare ricongiungimento familiare
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Passando dal teorico al pratico: nel caso in cui il militare, effettivo presso una stazione, presenti l'istanza per il trasferimento definitivo ad un reparto ubicato in una città che permetta il ricongiungimento familiare l'Amministrazione, per vari motivi, può negare il trasferimento richiesto.
Una delle circostanze in cui può non essere accordato il trasferimento è quella dove l'Amministrazione obietta che la coniuge del richiedente, militare in servizio permanente, non ha presentato a sua volta analoga istanza presso la Forza Armata di appartenenza rendendo così, a suo dire, impossibile l'esame congiunto delle richieste con l'organo di impiego dello Stato maggiore dell'esercito.
Altro motivo di diniego che può accompagnarsi al primo può essere quello per cui l'Arma ritiene deficitaria, ad esempio, la situazione organica del comparto di corpo di appartenenza, ove si registrano, sempre secondo la tesi del datore, forti carenze di organico nei ruoli Brigadieri, Appuntati e Carabinieri.
La vicenda
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Una situazione come quella descritta a titolo di esempio, in realtà si è verificata concretamente ed, al momento in sede cautelare, è stata risolta in senso favorevole per il militare interessato (Tar Lombardia sezione staccata di Brescia, Ordinanza n. 71/19 del 27.02.2019).
Vediamo allora, in sintesi, i tratti rilevanti di questa ordinanza, al fine di trarne spunti utili nel caso in cui si dovesse presentare una situazione analoga a quella commentata e, per conseguenza, il militare dovesse progettare la presentazione di un ricorso.
L'istanza ex art. 398 R.G.A.
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Nel caso preso come esempio per il commento, il militare presta servizio in Lombardia.
Produce una motivata istanza chiedendo il trasferimento definitivo presso un reparto ubicato nella città di Roma, dove può ricongiungersi alla sua famiglia.
La richiesta è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 398 R.G.A.
La valutazione dell'Amministrazione
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Ricevuta l'istanza, l'Amministrazione nega però il trasferimento, da una parte perché ritiene che manchi l'analoga istanza del coniuge militare in servizio permanente con altra Forza armata, dall'altra per il vistoso e documentato deficit di organico nel corpo di appartenenza.
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La valutazione del Tribunale
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Esaminata la posizione processuale del ricorrente e dell'Amministrazione (che contesta la posizione dell'antagonista), il Tar propende per l'accoglimento dell'istanza cautelare del militare.
In primo luogo il Collegio giudicante afferma che la normativa in materia non impone la presentazione della domanda di trasferimento da parte di entrambi i coniugi (tra l'altro, nel caso concreto la richiesta della moglie risulterebbe in contrasto con la sua esigenza, messa in risalto nell'istanza, di assistere la madre invalida); in secondo luogo sottolinea che i pareri della linea gerarchica sono stati tutti favorevoli.
In terzo luogo nota che il diniego risulta carente di motivazione in merito alle esigenze organizzative ritenute ostative alla richiesta, con particolare riferimento alle peculiari funzioni assegnate al ricorrente nell'ambito del reparto di appartenenza e alla loro infungibilità: afferma infatti il Tar che non è congruo e coerente per l'Amministrazione riferirsi genericamente a presunte carenze di organico del Corpo di appartenenza.
La decisione del Tribunale
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Il Tar, valutato l'insieme degli elementi sopra indicati accoglie incidentalmente l'istanza cautelare, per consentire all'Amministrazione militare un rapido riesame dell'istanza.
Riesame che andrà condotto alla luce delle ragioni di fondo poste a fondamento della richiesta di trasferimento, delle funzioni effettive del militare, dell'attuale impiego, delle possibilità di una sostituzione del dipendente senza pregiudizio per le esigenze organizzative del Comando.
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