Natura del danno alla capacità lavorativa specifica e sua riferibilità all'attività svolta dall'infortunato. La prova per presunzioni e la liquidazione del danno
Avv. Marco Sicolo - La capacità lavorativa specifica è una figura giuridica elaborata al fine di assicurare l'adeguato risarcimento del danno subito da un soggetto che, a seguito di infortunio, veda ridotta la propria capacità di produrre reddito attraverso lo svolgimento del proprio lavoro.


La capacità lavorativa specifica

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Più precisamente, la capacità lavorativa specifica concerne l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa attualmente esercitata dall'infortunato oppure un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini. Per individuare il novero dei lavori confacenti al soggetto interessato, occorre prendere in considerazione una serie di fattori, come l'età e il sesso del soggetto e il suo percorso formativo, considerato sia a livello di studi che di precedenti esperienze lavorative.

Differenze con capacità lavorativa generica e danno biologico

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Inteso in questo senso, il concetto di capacità lavorativa specifica si contrappone a quello di capacità lavorativa generica, che invece attiene alla possibilità di svolgere, in futuro, una qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito.

Va sottolineato che la lesione della capacità lavorativa (sia specifica che generica) configura un danno di natura patrimoniale da lucro cessante, diverso e ulteriore rispetto al danno biologico, di natura non patrimoniale.

La dimostrazione del danno alla capacità lavorativa specifica

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Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha definito in maniera sempre più precisa i contorni dell'istituto in esame e in particolare ha chiarito che la capacità lavorativa specifica non si riduce in maniera automatica, ogni qual volta residui un'invalidità permanente in capo all'infortunato.

Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'invalidità permanente che concorre a determinare il danno biologico, non comporta per ciò solo una diminuzione della capacità di guadagno; pertanto, l'ulteriore danno patrimoniale necessita di apposita dimostrazione da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 5385/18).

Inoltre, la prova della riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere fornita in maniera più precisa e accurata, rispetto a quanto accade per la capacità lavorativa generica. Tale riscontro, come abbiamo visto, può ottenersi solo attraverso un'attenta analisi delle attitudini del soggetto danneggiato.

Al proposito, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che la risarcibilità della menomazione della capacità lavorativa specifica dipende dalla dimostrazione in concreto, da parte dell'infortunato, dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o di un'attività che presumibilmente avrebbe svolto) e della diminuzione di reddito o del mancato conseguimento di guadagno conseguente al fatto dannoso (cfr., tra molte, Cass. civ, sez. III, sent. n. 5786/17).

Prova per presunzioni

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Dal punto di vista processuale, quanto all'onere della prova, ricade sul danneggiato la dimostrazione sia della perdita di guadagno, sia del nesso causale sussistente con le lesioni riportate nel sinistro.

Tale dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni, "purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno" (Cass n. 6291/03). La prova fornita in via presuntiva dev'essere, quindi, relativa alla lesione della capacità di svolgere l'attività lavorativa attuale o quelle che presumibilmente il danneggiato avrebbe potuto svolgere in futuro.

La decisione del giudice, pertanto, può essere presa in via equitativa anche in base a un giudizio prognostico.

La liquidazione del danno

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Per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Cassazione ritiene che, in mancanza di precisi criteri oggettivi relativi al reddito, il parametro da prendere come riferimento debba essere il triplo della pensione sociale, ma si tratta in ogni caso di un'indicazione non vincolante. La base di riferimento, infatti, dev'essere sempre rappresentata dal reddito perduto dal danneggiato, qualora lo stesso possa considerarsi stabile e permanente (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 8896/16 e Cass. sent. n. 8896/16).

Appare utile ricordare che, nella vasta giurisprudenza che si è pronunciata riguardo al danno in esame, la lesione della capacità lavorativa specifica è stata riconosciuta anche a soggetti che risultavano disoccupati al momento del sinistro o che svolgevano un'attività non retribuita, come ad esempio il lavoro domestico svolto dalla casalinga.

Vedi anche Il danno alla capacità lavorativa generica


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