La revisione del codice civile è prevista da una delle dieci deleghe approvate dal Consiglio dei Ministri. Riguarderà famiglia, successioni, contratti e responsabilità

di Lucia Izzo - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 28 febbraio, dieci disegni di legge delega al Governo in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione.

Per approfondimenti: Delega semplificazioni: i dieci disegni di legge

I provvedimenti superano, e ampliano la portata del disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre e fortemente contestato per la sua eccessiva ampiezza.

Riforma e revisione del codice civile

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Il testo (qui sotto allegato) delega il Governo a revisionare e integrare il Codice civile con uno o più decreti legislativi da adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e di concerto con il Ministro della giustizia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della futura legge delega.

Sugli schemi di decreto saranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunceranno nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Inoltre, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive. La delega riguarderà diverse materie tra cui contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Associazioni e fondazioni

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Il Governo dovrà integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni (a esclusione di quelle di origine bancaria), provvedendo ai necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative, alle procedure di liquidazione degli enti.

Patti familiari

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La delega mira a consentire la stipulazione di accordi tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile. Tali "patti" saranno utilizzati per regolare tra loro i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli.

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La stipulazione dovrà avvenire comunque nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume,

Patti successori

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Di particolare interesse è la volontà di delegare al Governo l'introduzione nel codice civile dei c.d. patti successori, attualmente vietati (cfr. art. 458 c.c.).

In sostanza, si dovrà consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.

Tra le altre riforme in materia successorie, inoltre, emerge la volontà di trasformare la quota riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditario.

Ancora, si prevede di introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo.

Contratti

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Particolarmente dettagliata è la disciplina prevista in materia contrattuale. Nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, ad esempio, si dovrà prevedere che la parte che sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sia tenuta inderogabilmente a comunicarla all'altra quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte. Dall'obbligo di comunicazione sono escluse le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto.

La delega mira anche a una maggiore tutela dei consumatori: andranno innanzitutto disciplinati i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra determinano l'invalidità del contratto concluso.

Inoltre, si dovrà prevedere la nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta europea dei diritti fondamentali. Saranno fatte salve, quando possibile, le altre clausole del contratto.

Qualora i contratti divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, sarà previsto il diritto delle parti di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti.

Infine, il Governo dovrà disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale.

Responsabilità

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La delega attribuisce all'esecutivo il compito di coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale.

Inoltre, avrà il compito di estendere le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi.

Garanzie del credito e Trust

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Ancora, la delega stabilisce il compito di disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell'uso bancario e finanziario, nonché di disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.

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