di Annamaria Villafrate - Il recente decreto del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019 (sotto allegato) ha sancito che, se in fase di separazione i coniugi non si accordano su modalità e tempi di gestione degli animali da affezione, il giudice indipendentemente dall'intestazione del microchip, può disporre l'affidamento del cane di famiglia a entrambi a settimane alterne. Questo provvedimento si inserisce nel solco giurisprudenziale che da diversi anni accomuna diverse corti di merito sulla questione dell'affido dell'animale di famiglia. Vogliamo quindi cogliere l'occasione per trattare questo problema, comune a tutte quelle coppie che, con o senza figli, si separano e non sanno come comportarsi se in famiglia sono presenti animali domestici.
Vediamo quali sono state le decisioni dei giudici di merito sul tema, cosa prevedono le tre proposte di legge dell'onorevole Michela Brambilla e se sono in grado di risolvere l'attuale vuoto legislativo:
Affido animali: la giurisprudenza
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L'argomento dell'affido degli animali d'affezione negli ultimi anni, ha ruotato principalmente attorno ai poteri del giudice in assenza di un accordo che decida le sorti del povero fido. Nessun problema insomma se marito e moglie decidono visite, contributo al mantenimento e un'equa divisione delle spese straordinarie. Cosa accade però se i litigi e le discussioni investono anche cani e gatti? Il giudice può dire la sua?
Vediamo negli anni come si è evoluta la giurisprudenza sul punto:
Gli animali da affezione non sono "cose" ma esseri "senzienti"
In questa prima vicenda processuale, due coniugi nella clausola n. 9 delle condizioni di separazione, si accordano sul destino degli animali da affezione della famiglia.
I gatti resteranno a vivere con la madre, a cui è stata affidata anche la figlia minore e la stessa si farà carico di tutte le spese ordinarie necessarie alla loro cura e al loro mantenimento. Per quanto riguarda invece le spese straordinarie, esse verranno suddivise a metà con l'ex marito. La IX sezione civile del Tribunale di Milano con decreto 13 marzo 2013 omologa questa separazione consensuale precisando che l'animale non può essere qualificato come una cosa, bensì come un essere senziente. Il sentimento per gli animali da compagnia del resto ha ricevuto pieno riconoscimento anche all'interno della del 4 novembre 2010, n. 201, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo - 13 novembre 1987).Il giudice non può sindacare il merito degli accordi sull'affidamento dell'animale
Il Tribunale di Como invece, più di recente, si è dovuto occupare della questione relativa alla gestione economica e relazionale di un cane all'interno di una separazione. I coniugi si sono accordati per quanto riguarda le spese di mantenimento e di cura dell'animale di famiglia. Il giudice ha omologato la convenzione con decreto del 3 febbraio 2016, ritenendo che anche i costi da sostenere per l'animale sono da considerarsi di natura economica, al pari di ogni altra spesa relativa a beni e servizi della famiglia. Attraverso l'assimilazione del rapporto con l'animale, con quello che intercorre con i figli, ha riconosciuto l'accordo intervenuto tra le parti non contrario ad alcuna norma di legge. Richiamando altra giurisprudenza ha ritenuto infatti che non spetta al giudice sindacare nel merito gli accordi intervenuti tra le parti sull'affidamento dell'animale domestico, ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per poterli omologare.
Va omologato l'accordo di separazione che prevede il contributo per il mantenimento del cane
Decisamente particolare il contenuto del decreto dell'8 gennaio 2018 del Tribunale di Modena. Esso stabilisce infatti che che "Deve essere omologato il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, oltre all'affido condiviso dei figli minori e l'assegnazione della abitazione familiare al genitore collocatario, che il cane di famiglia vi resterà fino a quando i figli conviveranno con il collocatario, stabilendo a carico dell'altro genitore un contributo economico per mantenere l'animale accanto a quello disposto in favore dei minori".
In assenza di accordo il giudice dispone l'affido condiviso del cane
Arriviamo quindi alla recentissima pronuncia sull'affidamento degli animali da affezione contenuta nel decreto del 19 febbraio 2019 Tribunale di Sciacca. Come si può leggere chiaramente nel testo del provvedimento il giudice sancisce che:" in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (omissis…) (omissis…) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis…), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%."
Le proposte di legge sull'affido degli animali da affezione
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Detto questo, manca una legge in grado di risolvere una volta le diatribe che possono insorgere tra marito e moglie in relazione all'affidamento degli animali da affezione.
Vero però che il destino di queste creature interessa da molti anni l'onorevole Michela Brambilla, la quale evidenzia come, a oggi, cani e gatti in primis siano considerati a tutti gli effetti, veri e propri membri della famiglia. Da qui la necessità impellente di trattarli come tali.
Affido per legge in caso di separazione
La prima proposta, attraverso l'introduzione ex novo dell'art 155 - septies del codice civile, vuole dare al giudice il potere, in mancanza di accordo tra le parti, di disporre, nel migliore interesse dell'animale, l'affido esclusivo o concorrente. La norma dispone infine che "In caso di affido condiviso, salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario."
Affido in caso di morte del proprietario
La seconda proposta, che si menziona, in considerazione del collegamento con l'argomento trattato, visto che la separazione non fa venire meno i diritti ereditari del coniuge separato, prevede
l'introduzione ex novo dell'art 586-bis c.c. In virtù di tale disposizione si prevede che "In caso di morte del proprietario o detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, entro 24 ore ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta garantendo il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale (...)".
Animali d'affezione nello stato di famiglia
A chiudere il cerchio di queste proposte di legge che si pongono l'obiettivo di tutelare gli animale da affezione c'è la terza proposta di legge con la quale si da la possibilità d'inserire "nella famiglia anagrafica definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223" anche gli animali iscritti nelle anagrafi territoriali degli animali di affezione.
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Scarica pdf Tribunale di Sciacca - decreto 19 febbraio 2019• Foto: 123rf.com