di Lucia Izzo - Dopo l'adozione del nipote da parte di terzi i nonni hanno diritto di mantenere contatti se ne fanno richiesta. Fermo restando che l'adozione fa interrompere i rapporti con la famiglia d'origine, qualora i nonni chiedano di mantenere i loro diritti e doveri verso i nipoti, lo Stato dovrà adoperarsi in tal senso garantendo loro anche il diritto di visita .
In caso contrario si rischia di incorrere in una violazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
È la conclusione a cui è giunta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, terza sezione, nel caso Bogonosovy c. Russia, ricorso n. 38201/16, (provvedimento in inglese qui sotto allegato) accogliendo il ricorso un nonno, originariamente proposto assieme alla ex moglie convivente, deceduta nel corso del giudizio.
Il caso
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L'uomo di San Pietroburgo, che desiderava restare in contatto con la sua nipotina dopo l'adozione, ha adito i giudici di Strasburgo lamentando una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.
Dopo la morte della madre, la bambina aveva continuato a vivere assieme ai nonni che, nel prendersi cura di lei, erano stati aiutati da alcuni parenti ai quali fu poi consentito di adottarla. Dopo aver affrontato problemi nel mantenere i contatti post-adozione con la nipote, i nonni avevano impugnato la sentenza di adozione.
Il Tribunale di San Pietroburgo, confermando l'adozione, affermava che la legge non richiedeva che parenti come i nonni fossero informati o coinvolti in un'adozione. Al massimo, poiché il codice di famiglia riconosceva loro il diritto a mantenere i contatti con un minore, i due avrebbero potuto richiedere un provvedimento giudiziario qualora i genitori adottivi avessero impedito i rapporti.
Tuttavia, quando i nonni fecero tale richiesta, la Corte distrettuale interruppe il procedimento, sostenendo che, nel processo di adozione originale, non era stato indicato che i due avrebbero continuato ad avere legami familiari con la bambina e, pertanto, non avrebbero avuto diritto a chiedere un ordine contro i genitori adottivi per consentire il contatto.
Il rapporto nonni-nipoti post adozione
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Da qui il ricorso alla Corte EDU, che invece, riscontra nell'operato dei giudici nazionali una violazione dell'art. 8 della Convenzione. I Tribunali, secondo i giudici di Strasburgo, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione post-adozione con la nipote.
Invece, i due erano stati esclusi completamente e automaticamente dalla vita della nipote e, dunque, i loro diritti erano stati violati.
Secondo la corte, infatti, il rapporto tra nonni e nipoti ben può rientrare nel concetto di "vita familiare", di cui all'art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro.
Sebbene la convivenza non sia un prerequisito, in quanto anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni strette, il rapporto tra un bambino e i nonni con cui ha vissuto per un certo periodo normalmente sono considerati rientrare nella predetta categoria ("vita familiare").
Nel caso di specie, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, ovvero da quando la piccola si era trasferita da lui assieme alla madre all'età di un anno e otto mesi, ma anche dopo la morte della madre a causa di una grave malattia e fino a quando la nipote non si trasferì presso i genitori adottivi.
Adozioni: va garantito il legame tra nonni e nipoti
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Qualora, come nel caso di specie, sia verificata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in maniera ponderata affinché quel legame sia mantenuto. Certo, spiegano i giudici, la relazione tra nonni e nipoti è diversa, per natura e grado, rispetto a quella tra genitore e figli, tuttavia il diritto al rispetto della vita familiare dei nonni in relazione ai loro nipoti, comporta principalmente il diritto di mantenere una normale relazione attraverso contatti tra loro, anche se normalmente quel contatto avviene con l'accordo della persona che ha la responsabilità genitoriale.
In conclusione, la Corte ritiene che l'incapacità del tribunale cittadino di esaminare i meriti del problema del contatto post-adozione del richiedente con sua nipote equivaleva alla mancanza di rispetto per la sua vita familiare.
Oltre alle conclusioni sull'art. 8 della CEDU, la Corte ritiene, ex art. 41 della Convenzione, che la Russia debba anche pagare al richiedente 5.000 euro di risarcimento per il danno non patrimoniale occorsogli.