La Cassazione precisa che l'affido condiviso non è ostacolato dalla distanza del padre se dimostra, rispettando il diritto di visita, di volere mantenere la relazione con il figlio

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 6535/2019 (sotto allegata) la Cassazione precisa che l'affido condiviso deve essere la regola, anche quando il padre vive lontano, se costui dimostra la volontà e l'impegno di superare questo ostacolo, rispettando il suo di diritto di visita. L'elevata conflittualità tra i genitori che caratterizza il caso di specie, proprio perché mitigata dalla distanza, non risulta di eccessivo pregiudizio per il minore. L'affido esclusivo deve considerarsi una misura estrema, da applicare solo se uno dei due genitori è inidoneo o carente dal punto di vista educativo, ipotesi che in questo caso, gli Ermellini non hanno rilevato.

La vicenda processuale

Una madre chiede la cassazione del decreto della corte d'appello di Roma che ha disposto l'affido condiviso del figlio naturale e l'attribuzione della responsabilità genitoriale congiunta "per le questioni di maggior interesse per la vita del minore ed in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione."

Il decreto ha confermato il collocamento del fanciullo presso la madre, stabilendo modalità e tempi di visita del padre, ammonendo i genitori a porre fine ai comportamenti conflittuali non solo perché pregiudizievoli per il minore, ma anche perché di ostacolo al corretto svolgimento dell'affidamento congiunto. La donna impugna il provvedimento del giudice di secondo grado.

A suo giudizio la corte d'appello non avrebbe svolto un'adeguata istruzione probatoria da cui avrebbe desunto l'inadeguatezza dei comportamenti paterni e l'elevata conflittualità esistente, mitigata solo dalla lontananza.

Il giudice di secondo grado avrebbe inoltre ribaltato erroneamente la decisione del tribunale, che aveva disposto l'affido esclusivo del minore in favore della madre, senza fornire motivazioni adeguate in relazione all'interesse di quest'ultimo.

L'affido condiviso non è ostacolato dalla distanza del padre

La Cassazione però rigetta il ricorso della madre. Per gli Ermellini la Corte d'appello ha adeguatamente appurato l'idoneità genitoriale del padre. Egli dimostra, nonostante la distanza, di rispettare i tempi di visita stabiliti, affrontando il disagio e garantendo così a se stesso e al figlio il diritto effettivo di mantenere la relazione.

Il giudice di secondo grado ha correttamente applicato il regime ordinario dell'affido condiviso

, da disporre anche in presenza di un rapporto conflittuale, purché non risulti di eccessivo pregiudizio per il minore, come nel caso di specie. L'affido esclusivo infatti è previsto solo se la sua applicazione "risulti pregiudizievole per l'interesse del minore". La distanza non preclude l'applicazione dell'affido condiviso. Essa incide solo sui tempi e modalità di visita.

La Corte d'appello, pur rilevando un'elevata conflittualità, tanto da ammonire entrambi i genitori, ha considerato che, in effetti, la distanza stempera tale situazione e non ostacola per questo l'affido condiviso. Non solo, essa ha rilevato l'impegno del padre nel rispettare il suo diritto di visita, tanto da escludere un suo inadempimento. Al contrario, egli dimostra di volersi assumere le sue responsabilità e di saper affrontare il disagio che la distanza comporta.

Leggi anche:

- L'affidamento condiviso dei figli

- Quel "pasticciaccio brutto" della riforma dell'affido condiviso

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 6535/2019

Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: