Arriva una multa dall'estero? Meglio pagare subito. Se l'opposizione non viene accolta si rischia, se si torna in quel paese, di andare perfino in carcere

di Annamaria Villafrate - Cosa succede se circolando sulla strada di uno Stato europeo si prende una multa? Accade che si apre una procedura piuttosto complessa che ha inizio con lo scambio d'informazioni tra i Punti di Contatto Nazionali e che si può concludere molto sfavorevolmente per il trasgressore. Meglio pagare subito, perché se si torna nel Paese in cui è stata commessa la trasgressione, si rischia perfino il carcere.

Multa all'estero: disciplina

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Il pagamento di una multa presa all'estero, nel rispetto della procedura applicata nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, può essere richiesto una volta rientrati nel proprio Paese. A regolamentare questa materia è la Direttiva "Cross Border" 2015/413 che in Italia è stata resa esecutiva dal decreto legislativo n. 37/2014 e dal n. 37/2016 che ha attuato la decisione quadro 2005/214 Gai del Consiglio Europeo.

Il "Cross Border" operativo in Italia dal 24/10/2015 è un sistema d'interscambio dei dati d'immatricolazione dei veicoli che circolano all'interno dei Paesi europei. In questo modo, in caso d' infrazione commessa in uno dei Paesi europei, è possibile procedere all'applicazione della sanzione, dopo lo scambio dati tra i vari Punti di Contatto Nazionali.

Le infrazioni per le quali si può essere multati all'estero

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Lo scambio dei dati tra i vari Punti di Contatto Nazionali però è prevista solo in presenza di specifiche violazioni:

  • eccesso di velocità, consistente sia nel superamento dei limiti fissati sia in quelli richiesti dalle circostanze all'interno dello Stato in cui il veicolo circola;
  • mancato utilizzo della cintura di sicurezza o del dispositivo per i bambini disciplinato dalla Direttiva 91/671/CEE;
  • mancato arresto
    al semaforo rosso
    o altro segnale di stop previsto dal Paese in cui si verifica l'infrazione;
  • guida in stato di ebbrezza secondo la legislazione del Paese in cui si realizza la trasgressione;
  • guida sotto influenza di sostanze stupefacenti come regolamentato dallo Stato in cui si commette l'illecito;
  • mancato utilizzo del casco protettivo come sancito dalla normativa dello Stato di circolazione;
  • circolazione su corsia vietata come quella di emergenza, quella riservata al trasporto pubblico o momentaneamente chiusa per motivi di traffico o di lavori in corso, secondo il diritto dello Stato in cui viene commessa la violazione;
  • uso del cellulare o altri dispositivi durante la guida, come stabilito dalla legge del Paese in cui si realizza l'inosservanza.

Possibili risvolti della procedura

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Cosa accede quindi se un cittadino italiano si reca all'estero e viene multato per una delle infrazioni sopra descritte? Succede che si apre una procedura complessa, che può snodarsi nei seguenti passaggi:

1. la polizia dello Stato in cui si è verificata la violazione chiede al Punto di Contatto italiano (Centro elaborazione dati della Motorizzazione) chi è il proprietario del veicolo;

2. acquisite le generalità l'autorità di polizia, con raccomandata o posta ordinaria, in base a quanto previsto dalla legge dello Stato in cui è avvenuta l'infrazione, comunica al trasgressore gli estremi della sanzione, le modalità di pagamento della multa, i tempi e i modi per fare opposizione.

3. A questo punto il trasgressore ha due possibilità:

  • pagare la sanzione: scelta decisamente da consigliare, che chiude il procedimento;
  • fare opposizione, nel rispetto delle regole fissate dal Paese in cui si è verificata l'infrazione.

4. Se il trasgressore fa opposizione possono aprirsi i seguenti scenari:

  • l'opposizione viene accolta;
  • l'opposizione viene respinta. A questo punto l'automobilista può decidere di arrendersi e pagare la sanzione. Il procedimento in questo caso si chiude.

5. Nel caso in cui invece non si dovesse rassegnare, pagando la sanzione il fascicolo dell'infrazione può:

- essere inviato dall'autorità giudiziaria del Paese in cui si è verificata l'infrazione alla Corte d'Appello Italiana competente, che a sua volta può:

  • riconoscere la sanzione: in questo caso si apre la procedura esecutiva prevista dalla legge italiana e l'incasso, salvo diverso accordo, sarà destinato all'Erario italiano;
  • non riconoscere la sanzione e archiviare il procedimento.

- non essere inviato alla Corte d'appello italiana competente. In questo caso se il trasgressore torna nel Paese in cui ha commesso la violazione, rischia di vedersi sequestrare il veicolo e di essere sottoposto a misure accessorie come la sospensione della petente e perfino il carcere. Meglio pagare subito quindi. Le conseguenze potrebbero essere ben più gravi dell'illecito commesso.

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