Dott.ssa Zaira Niaty - Ricorrendo dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, quale organismo preposto alla risoluzione delle controversie finanziarie tra privati e gli intermediari, è possibile ottenere il rimborso, riguardante la questione dei vecchi rendimenti relativi alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali dagli anni 1983 al 2000.
Così, di recente si è pronunciato l'ABF (Collegio di Bari), con la Decisione n. 213/19 del 9 gennaio 2019, relativa alla trattazione di un "cavilloso" ricorso, promosso da due ricorrenti.
Il caso
[Torna su]
Il caso specifico, su cui il Collegio ha emesso questa importante decisione, riguarda un buono fruttifero della serie "Q/P", emesso il 6/08/1987, su cui venivano apposti, conformemente alle previsioni dell'art. 5 del D.M. del 13/06/1987, l'indicazione della serie e, sul retro, il timbro contenente la misura dei nuovi tassi applicabili fino al 20° anno.
Per tale circostanza, i ricorrenti specificavano nell'atto introduttivo che la dicitura esprimente la regola circa l'interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non veniva né variata né modificata.
La decisione
[Torna su]
La formula determinante che ha senz'altro persuaso l'organo decisionale del collegio di Bari, è stata, per come letteralmente emerge dal provvedimento, l'aver richiamato correttamente nell'esposizione in fatto ed in diritto: "l' art. 173 del D.P.R n. 156/1973 e gli artt. 4 e 5 del D.M. 13/06/1986, nonché le SS.UU., sent. N. 13797/2007 e diverse pronunce favorevoli, ritenuto che l' intermediaria Poste Italiane spa non aveva diligentemente incorporato nel titolo le complete determinazioni ministeriali relative al suo rendimento (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e pertanto, i ricorrenti hanno chiesto che gli doveva essere corrisposta una cospicua somma (allegata con calcolo di parte alla documentazione valutata) a titolo di interessi, computati secondo il tasso originariamente previsto sul retro del buono.
L' intermediario costituendosi con le proprie memorie difensive, chiedeva al Collegio istruttore il rigetto del ricorso mentre i ricorrenti, in sede di repliche ribadivano che la propria domanda muoveva preliminarmente dalla contestazione circa in calcoli di restituzione effettuati dall'emittente, che in sede di rimborso del buono applicava i nuovi tassi di rendimento anche per il periodo dal 21° al 30° anno ciò nonostante lo scaglione non sia stato modificato sul retro del buono per il quale si discuteva."
Tale provvedimento, pertanto, costituisce un importante precedente per tutti coloro che si potrebbero ritrovare nella medesima situazione, portata all'attenzione dell'Arbitro competente.
La tutela del risparmio
[Torna su]
In questa decisione, l'arbitro fa emergere la reale problematica di cui Poste italiane avrebbe "approfittato" a discapito di milioni di risparmiatori, le esose somme trattenute e legittimamente spettanti ai sottoscrittori in tutti questi anni. il presente provvedimento, intende riconoscere in diritto, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza ordinaria e dell'Arbitro, secondo il quale l' apposizione del timbro è tale da sostituire la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno dei b.f.p., con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo, il pieno riconoscimento, per il terzo decennio successivo all' emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".
Sulla scorta di questa tematica è fondamentale, il richiamo del sacrosanto principio costituzionale contenuto nell'articolo 47 Cost., comma 1, << La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito>>, il quale fa riferimento alla tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori.
Infatti, i sottoscrittori al momento della conclusione del contratto con l' intermediaria, hanno manifestato a quel tempo, la chiara volontà di voler collocare adeguatamente il proprio risparmio, risparmio da intendersi come quella parte del reddito non consumato che si forma all'interno del nucleo familiare per investire prudentemente i propri risparmi a fronte di apprezzabili sacrifici; e in virtù di questa cosa, non è assolutamente casuale come la Costituzione italiana, intenda accordare tutela e incoraggiamento al risparmio inteso come strumento di economia familiare e non quale aggregato macroeconomico.
Dott.ssa Zaira Niaty
Esperta in diritto del consumo e tutela delle utenze
• Foto: 123rf.com