di Valeria Zeppilli - La serrata può essere definita come una sorta di sciopero dei datori di lavoro, sebbene essa sia priva delle tutele previste per lo sciopero vero e proprio.
Il nostro ordinamento, infatti, non riconosce un diritto di serrata, così rendendo tale procedura una semplice libertà.
Indice:
Cos'è la serrata
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Concretamente, la serrata consiste nel rifiuto, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, con chiusura parziale o totale dell'impresa o con l'interruzione dell'attività lavorativa.
Serrata: le classificazioni
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È possibile procedere a diverse classificazioni di serrata.
Innanzitutto può parlarsi di serrata individuale, se la stessa coinvolge una sola impresa, o di serrata collettiva, se ne coinvolge più di una.
Si può poi fare una distinzione tra serrata offensiva e serrata difensiva, laddove la prima è compiuta dal datore di lavoro per anticipare una presunta rivendicazione dei lavoratori, mentre la seconda rappresenta una risposta a una rivendicazione già posta in essere.
La serrata come inadempimento contrattuale
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Sotto la vigenza del codice Rocco, la serrata era considerata un reato (come del resto anche lo sciopero). Oggi, invece, la sua rilevanza penale è venuta meno sebbene, come detto, la serrata non sia stata elevata a diritto (al contrario di quanto avvenuto con lo sciopero ad opera della Costituzione).
La circostanza che la serrata non configuri più un illecito penale, tuttavia, non vuol dire che la stessa sia legittima. Infatti, sul versante civilistico, tale comportamento del datore di lavoro rappresenta una violazione dei doveri e degli obblighi che derivano dal contratto di lavoro ed è quindi idonea a configurare un inadempimento contrattuale, che espone il datore a una responsabilità risarcitoria nei confronti dei suoi lavoratori.
Con la sentenza numero 5378/1985 la Cassazione ha tuttavia ritenuto legittima la serrata se la prestazione che offrono i lavoratori che non hanno aderito allo sciopero è inutilizzabile, compromette la capacità produttiva dell'impresa o è fonte di pericolo o di danno alle persone.
Con la sentenza numero 61/1986, la Cassazione ha ritenuto legittima anche la serrata applicata ai reparti che non sono interessati dallo sciopero, se la loro produzione risulta oggettivamente impossibile.
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