Il proprietario del fondo oggetto di abbandono di rifiuti da parte di terzi non ne risponde per responsabilità oggettiva o per culpa in vigilando

Avv. Paolo Palmieri - Il proprietario di un fondo non può essere sanzionato per l'abbandono incontrollato di rifiuti sullo stesso ad opera di terzi, non potendosi configurare né responsabilità oggettiva, né responsabilità per culpa in vigilando, qualora abbia predisposto accorgimenti proporzionati all'estensione del fondo.

La sanzione ex art. 192 d.lgs. 152/2006

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Ai sensi del Codice dell'Ambiente, il Sindaco dell'amministrazione comunale nel cui territorio si verificano episodi di abbandono incontrollato di rifiuti può sanzionare chiunque commetta queste violazioni, i quali ne rispondono in solido con il proprietario del fondo (e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) qualora tale violazione gli sia imputabile per dolo o colpa grave, "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

L'articolo in questione, però, esclude qualsivoglia responsabilità di natura oggettiva (c.d. di posizione) a carico del proprietario del fondo: per sanzionarlo, è necessario che l'amministrazione comunale dimostri circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche del dolo o della colpa.

La culpa in vigilando

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Il potere sanzionatorio del Sindaco non può valere neppure se in ordinanza si contesta una pretesa responsabilità per culpa in vigilando, ossia la mancata attivazione di interventi preventivi atti a scongiurare e/o limitare il pericolo. A maggior ragione se il proprietario del fondo, anche a seguito di precedenti sanzioni, si sia adoperato per scoraggiare il pericolo di abbandono di rifiuti ad opera di terzi con l'apposizione di cartelli e con la recinzione mediante nastro segnaletico.

D'altro canto il Sindaco non può legittimamente pretendere la prestazione di cautele ulteriori e più onerose, soprattutto quando il fondo ha un'estensione molto elevata. In altre parole, il dovere di diligenza che grava sul titolare o sul gestore del fondo, non può di certo trasformarsi in una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area, pur in presenza di appositi cartelli e mezzi preclusivi all'accesso, e di abbandonare i rifiuti.

La sentenza del TAR Campania - Sez. di Salerno

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A confermare questo sempre più delineato orientamento giurisprudenziale è la sentenza n. 383/2019 del TAR Campania - Sez. di Salerno.

Il caso riguardava dei proprietari di un fondo oggetto di ripetuti sversamenti ad opera di terzi.

Il Tribunale Amministrativo ha censurato il deficit istruttorio e motivazionale dell'ordinanza sanzionatoria ex art. 192 d.lgs. 152/2006, in quanto l'ente non aveva dimostrato adeguatamente la colpa dei proprietari.

In altri termini, non è possibile utilizzare come parametro formale quello della responsabilità presunta e oggettiva, visto che la norma espressamente lo vieta; a maggior ragione quando viene negata la possibilità di partecipare attivamente alla stessa istruttoria amministrativa e ai sopralluoghi volti ad accertare la prospettata situazione di abbandono dei rifiuti.

Conclusioni

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Risulta inficiato, con conseguente annullamento, il provvedimento sanzionatorio adottato illegittimamente dall'amministrazione comunale che abbia omesso di dedurre, in concreto e previo accertamento eseguito in contraddittorio sui luoghi con i soggetti interessati, validi profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al proprietario del fondo, necessari ad imporre un obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ad opera di terzi ignoti.

Avv. Paolo Palmieri

www.studiolegalepalmieri.eu/


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